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Questo articolo è stato pubblicato il 10 novembre 2011 alle ore 08:10.
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Su quali tipologie di strumenti finanziari interviene il Fondo interbancario di tutela dei depositi?
La garanzia scatta per la liquidità presente sui conti correnti o sui conti di deposito; e in definitiva per tutti i «crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolare o altri titoli di credito assimilabili». Sono invece esclusi dalla copertura offerta dal Fondo tutti gli altri strumenti finanziari; ossia fondi e titoli al portatore, pagherò cambiari e operazioni in titoli, obbligazioni, titoli di capitale, riserve e altri strumenti finanziari disciplinati dal codice civile (oltre ai depositi dei componenti degli organi sociali della banca, nonché dell'alta direzione o della capogruppo dell'istituto di credito).
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Quando scatta la garanzia di restituzione del capitale di uno strumento finanziario non coperto dal Fondo interbancario di tutela dei depositi?
La restituzione del capitale versato non riguarda tutti i titoli e tutti i momenti. Strumenti come le azioni, gli Etf, i fondi comuni (a meno che la garanzia non sia esplicitamente prevista) non prevedono la restituzione del capitale. Diverso il caso delle obbligazioni: questi titoli, emessi da società o Stati o enti sovranazionali, sono di fatto prestiti che il sottoscrittore versa a chi li emette per un lasso di tempo definito e con un rendimento riconosciuto (cedola). Alla scadenza del titolo, l'emittente, restituisce il capitale sottoscritto dal cliente. Talvolta ciò non accade per le difficoltà finanziarie dell'emittente: in questo caso si parla di default o insolvenza. Rispetto agli altri strumenti, i buoni fruttiferi postali rappresentano un eccezione: chi li ha sottoscritti può ottenere allo sportello in qualsiasi momento la restituzione del capitale investito, oltre agli interessi maturati fino a quel momento.
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È possibile tutelarsi trasferendo all'estero il proprio denaro?
È possibile portare il proprio denaro fuori dai confini nazionali fino a 10mila euro per volta, senza doverli dichiarare alla dogana. Per importi superiori ai 10mila euro è invece necessario dichiarare in dogana il "trasporto al seguito" e successivamente dichiarare il deposito all'estero in dichiarazione dei redditi compilando il modello RW (in questo modo ci si pone al riparo da conseguenze di carattere fiscale). Online è possibile trasferire il denaro tramite bonifico da un conto corrente aperto in una banca italiana verso il proprio conto aperto in una banca estera. Oppure è possibile incaricare dell'operazione una società fiduciaria che svolgerà anche il ruolo di sostituto di imposta.
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È possibile dichiarare solo il deposito di questa liquidità o si devono dichiarare anche i rendimenti maturati successivamente dagli investimenti all'estero?
Si deve indicare nel modello RW la consistenza dei depositi a inizio e a fine anno; di conseguenza è possibile optare tra due possibilità: versare all'Erario italiano l'aliquota del 20% (dal 1° gennaio, fino ad allora del 12,5%) sul capital gain maturato dagli investimenti all'estero, in caso di sottoscrizione di strumenti armonizzati. Oppure si può pagare l'euroritenuta del 35% (garantendosi così l'anonimato nei confronti del Fisco italiano) tramite l'intermediario estero, ma solo sui redditi di capitale maturati fuori dall'Italia. Oppure si può incaricare una società fiduciaria di svolgere il ruolo di sostituto di imposta sui redditi di capitale (o diversi) maturati sui capitali esteri, versando all'Erario il 20%; in questo caso è possibile mantenere l'anonimato nei confronti del Fisco italiano, senza necessità di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi.
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