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Questo articolo è stato pubblicato il 24 dicembre 2011 alle ore 16:03.

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Un convertendo sfortunato quello 2009-2013 della Banca popolare di Milano. Un bond legato per sua stessa natura alla quotazione del titolo della Banca di piazza Meda che, al momento della sua offerta (ottobre 2009), si aggirava intorno a 1,8 euro e che oggi, malinconicamente, viene offerto a 30 centesimi. Un crollo verticale che non poteva non riverberarsi sull'obbligazione, appesantita ulteriormente da complicate alchimie da finanza derivata.

Un titolo per investitori consapevoli dell'elevato rischio, insomma, non certo da cassettisti. Più adatto a un pubblico di paracadutisti che di pensionati.

Eppure proprio a cassettisti e pensionati si è rivolta l'offerta. Tanto rischiosa che, per poterla proporre, i funzionari della banca hanno dovuto alzare il profilo di rischio a molti correntisti: da prudente a speculativo. Diversamente non avrebbero mai potuto venderlo, quel convertendo tanto pericoloso.

I termini del bond sono stati modificati in corso d'opera nel corso dell'assemblea straordinaria degli obbligazionisti di giovedì 22 dicembre che ha deliberato la chiusura anticipata dell'operazione. Peccato che le perdite maturate con l'estinzione anticipata del bond siano state stimate tra il 70 e il 90% del capitale. Non male per chi era convinto di sottoscrivere un bond bancario e, dunque, dotato di cintura e bretelle. Certamente una pessima figura per la banca, quasi certamente una catena di azioni legali prossime a scatenarsi.

Gli scenari che si prospettano sono diversi. Vediamoli uno per uno.
La banca decide di venire a patti. Si tratta di uno scenario già parzialmente immaginato dal presidente del consiglio di gestione della Bpm Andrea Bonomi che starebbe studiando, assieme al management, iniziative finalizzate a un risarcimento degli investitori.

È già accaduto in passato. Per esempio nel caso degli strumenti finanziari battezzati 4You e MyWay, strutturati in modo ardito dal Monte dei Paschi di Siena e collocati a piene mani a investitori retail. In questo caso la banca senese è scesa a patti col «nemico». Sono stati aperti dei tavoli di trattativa con le principali associazioni di utenti e risparmiatori ed è stata istituita una commissione paritetica composta in egual misura dai membri delle associazioni e dai funzionari della banca. Si sono valutate le singole posizioni e poi si è giunti per ciascuna di esse a un'ipotesi di transazione individuale. Sarebbe l'ipotesi più indolore e, forse, più utile alla banca per ricucire lo strappo d'immagine

La class action
Federconsumatori e Confconsumatori hanno già annunciato di avere intenzione di farvi ricorso. E la possibilità di potere utilizzare questo nuovo istituto giuridico sono, in questo caso, concrete. La class action è stata introdotta nell'ordinamento italiano con la legge 23 luglio numero 99 del 2009, pubblicata in gazzetta ufficiale il 31 luglio ed efficace dal 15 agosto. Secondo alcuni legali l'emissione della Bpm sarebbe antecedente i limiti segnati dalla legge perché il regolamento del prestito parla di obbligazioni emesse in data 3 luglio. E dunque prima dell'entrata in vigore della norma.
Secondo altri osservatori il conteggio dei giorni utili a determinare la datazione del bond andrebbe iniziato nel momento in cui la Consob ha approvato il prospetto informativo (è accaduto il 3 settembre del 2009). «Il buon senso però - precisa Massimo Cerniglia coordinatore legale di Federconsumatori - indurrebbe a considerare invece il periodo in cui il bond ha cominciato a essere disponibile sul mercato: lo è stato dal 7 settembre al 30 dicembre». Dunque l'ipotesi class action sembrerebbe percorribile.

L'azione collettiva
È una citazione civile multipla ma non estesa quanto la class action. In passato a proporla sono state associazioni di tutela del risparmio che hanno coinvolto gruppi talora assai folti di soggetti danneggiati. Ma i suoi effetti si dispiegano in modo meno 'automatico' rispetto alla class action. L'azione collettiva, poi, a differenza della class action, non è sottoposta al parere preliminare di un Tribunale e di una Corte d'Appello che la deve autorizzare. In questo senso il giudice non deve valutare il «se» procedere, ma esaminare il contenzioso e raggiungere, anche attraverso una consulenza tecnica, una convinzione sul «quantum» cioè sull'entità dell'ipotetico risarcimento.

L'azione individuale
E' la forma più ovvia e naturale in cui la persona che si ritiene danneggiata si rivolge a un Tribunale per chiedere soddisfazione.

La via penale
In questo caso sembrerebbe aggiungersi anche un'altra strada. La Procura di Milano, infatti, ha aperto sulla vicenda del bond convertendo della Bpm un fascicolo rubricato a modello 45 (si procede contro ignoti). L'ipotesi di reato è quella di truffa. Se dunque un risparmiatore ritiene di essere stato vittima di un raggiro ha la possibilità di rivolgersi alla magistratura inquirente che se lo riterrà procederà a fare indagini e approfondimenti. L'eventuale apertura di un procedimento penale e i suoi eventuali esiti, potrebbero essere certamente un rafforzativo per la posizione dei risparmiatori. Sia che essi abbiano scelto la class action, sia che abbiano optato per l'azione collettiva sia per quella individuale.

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