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Questo articolo è stato pubblicato il 15 ottobre 2012 alle ore 16:53.

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«Completo, accurato e comprensibile»: sono i tre aggettivi qualificativi utilizzati nel regolamento intermediari Consob per identificare l'informazione che deve essere data al risparmiatore allorché vi sia un incentivo versato dalla società di gestione fondi alla rete di collocatori (promotori o banche). Vi è poi un avverbio temporale: l'informazione va data "prima" della prestazione del servizio. Per concludere l'analisi grammaticale dell'articolo 73 comma 1 lettera b 1), l'esistenza di tali incentivi va comunicata "chiaramente": avverbio di modo o maniera. Sono tutte peculiarità che dovrebbero appartenere al preconto, anticipo commissionale con cui alcune società di gestione (Sgr) incentivano i distributori dei propri fondi comuni, come evidenziato nell'inchiesta di copertina di «Plus24» della scorsa settimana. Dunque, il piccolo risparmiatore va avvertito dell'esistenza di questo anticipo di commissioni legato quasi sempre a un'obbligata permanenza dell'investitore nel fondo per alcuni anni, pena una salata commissione di uscita anticipata.

Nell'articolo 73 non viene indicato espressamente il documento (scritto o via web) dove reperire tali informazioni. Di certo la comunicazione va data prima della firma del contratto con cui viene concluso l'acquisto del prodotto finanziario. In più, la commissione di collocamento (sorta di preconto regolamentato da Bankitalia per i fondi comuni a scadenza), deve essere indicata in modo obbligatorio nel Kiid (acronimo inglese di key investor information document, ovvero il nuovo documento allegato ai fondi così come previsto dall'Unione europea; un prospetto light dove ci sono soltanto le notizie essenziali sullo strumento finanziario). Dalla Consob (authority che vigila sulla trasparenza dei mercati) fanno sapere che per la commissione di collocamento versione Bankitalia, l'indicazione nel Kiid è obbligatoria in quanto prelevata dal fondo comune; finisce dunque sotto la voce "spese". Si è verificata però qualche dimenticanza: per tale motivo, Consob fa sapere di aver sollecitato alcune Sgr ad inserire nei Kiid la commissione di collocamento.

Tra le indicazioni essenziali da evidenziare nel Kiid non vi sono invece gli incentivi versati dalla società di gestione ai collocatori. Il problema, in prospettiva, verrà meno visto che la Mifid-2, la direttiva Ue sui mercati finanziari, dovrebbe abolire gli incentivi in via definitiva: le reti di distributori potranno guadagnare così soltanto dalla consulenza e non più dalla vendita. In tal modo si spera di eliminare il latente conflitto di interesse (vendo i prodotti che mi fanno guadagnare di più e non quelli che sono più adeguati al cliente-risparmiatore che ho di fronte). Ma potrebbe esserci qualche colpo di scena: le lobby stanno lavorando ai fianchi della Commissione Ue e del Parlamento di Strasburgo. Secondo indiscrezioni provenienti da Bruxelles, le "pressioni" per evitare l'abolizione totale degli incentivi ai collocatori (inducements) arrivano soprattutto dalla Francia. C'è un modello anglosassone-olandese (consulenza pura) contro quello continentale (e anche italiano) della consulenza gratis ma con incentivo. Chi vincerà?

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