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Questo articolo è stato pubblicato il 08 gennaio 2013 alle ore 08:34.

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In questi giorni molti risparmiatori si sono trovati nell'estratto conto oneri per imposta di bollo di entità tale da non poter passare inosservata. Diversi intermediari, infatti, in attesa di chiarimenti sulle modalità di applicazione della nuova imposta proporzionale dello 0,1% sui prodotti finanziari, hanno preferito sospendere l'addebito dell'imposta nel corso del 2012 e lo hanno fatto scattare – tutto in una volta sola – con gli estratti conto di novembre e dicembre, dopo l'emanazione della circolare 48/E del 2012.

L'imposta, dello 0,1% per il 2012 e dello 0,15% per gli anni successivi, dal 2013 ha un tetto di 4.500 euro solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L'imposta colpisce le comunicazioni inviate ai clienti dagli enti gestori (banche, Sgr, Sim, soprattutto), in relazione a rapporti di custodia, amministrazione, gestione o ad altri stabili rapporti, anche se intestati a società fiduciarie; ma colpisce anche prodotti finanziari non immessi in dossier, come i conti deposito, i buoni fruttiferi e i certificati di deposito. Per i buoni e i certificati, in realtà, l'imposta è computata annualmente dalla banca, ma è addebitata solo all'estinzione del rapporto.

L'imposta colpisce anche le polizze di assicurazione unit e index linked e quelle di capitalizzazione. Di norma è calcolata annualmente dalla compagnia e prelevata alla scadenza del contratto, ma per le polizze di compagnie estere in libera prestazione di servizi in Italia che non abbiano richiesto l'autorizzazione al pagamento del bollo in modo virtuale, se la polizza è amministrata da una fiduciaria o altro intermediario residente, sarà questo a calcolare l'imposta annualmente e a versarla alla scadenza. L'imposta di bollo si applica anche alle attività finanziarie estere o detenute all'estero, per il tramite di intermediari italiani, comprese le società fiduciarie. In assenza di intermediario, il contraente deve liquidare l'imposta sulle attività finanziarie estere (Ivafe), con la stessa aliquota dell'imposta di bollo, nel quadro RM del modello Unico.

Le polizze vita sono, inoltre, soggette all'imposta sulle riserve matematiche (0,50% dal 2013), se la compagnia è residente o è non residente in libera prestazione di servizi, ma ha assunto il ruolo di sostituto d'imposta ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi in caso di riscatto; in questo caso l'imposta è a carico della compagnia che ne tiene conto nel calcolo dei premi. Le polizze di compagnie estere in libera prestazione di servizi in Italia che non abbiano assunto il ruolo di sostituti d'imposta sono invece soggette all'imposta sul valore della polizza (sempre dello 0,50%), prelevato annualmente dall'intermediario residente che eventualmente le amministri.

Nessuno dei due tributi è dovuto se la compagnia estera non agisce come sostituto d'imposta e la polizza non è amministrata da intermediari residenti, ma l'altra faccia della medaglia è che il contraente, oltre a dover versare annualmente l'Ivafe (che comunque è pari soltanto allo 0,1% del valore della polizza) dovrà autoliquidare l'imposta sostitutiva sui proventi all'atto dell'eventuale riscatto. Per le polizze non affidate in amministrazione a intermediari italiani o non stipulate per il loro tramite con l'incarico di riscuotere alla scadenza i relativi proventi, deve inoltre essere compilato il modulo RW.

Chi ha rimpatriato attività finanziarie usando lo scudo fiscale e ha mantenuto il regime di segretazione è soggetto, inoltre, all'imposta di bollo speciale che, nel 2013, ammonta allo 0,4% del valore delle attività segretate (da cui può essere scomputata l'imposta di bollo ordinaria).
In questo scenario, già abbastanza complesso, si inserisce, da marzo del 2013 (1° luglio per le operazioni in derivati), la cosiddetta Tobin Tax, cioè l'imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dall'articolo 1, commi 491-500 della legge 228 del 2012, nelle sue tre forme:
a) l'imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti residenti in Italia (con la sola esclusione dei titoli di emittenti negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di scambio con capitalizzazione inferiore a 500 milioni);

b) l'imposta sui contratti derivati e sui titoli che abbiano come sottostante le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi;

c) l'imposta sulle «operazioni ad alta frequenza», dello 0,02% delle transazioni annullate o modificate.

Si attende un decreto attuativo, ma – intanto – è ormai chiaro che si tratta di un'imposta che colpirà in minima misura i comportamenti speculativi, andando invece a incidere prevalentemente sugli investimenti produttivi di lungo periodo.

Dal 1° gennaio 2013, infine, scatta l'Iva ordinaria sulle commissioni di gestione nei confronti dei titolari di gestioni individuali di patrimonio, il che comporterà, nella maggioranza dei casi, un aumento dei costi di gestione.

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