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Questo articolo è stato pubblicato il 16 marzo 2013 alle ore 14:37.

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Maurizio LazzaroniMaurizio Lazzaroni

In un corso organizzato da Assilea nel 2006 (Fondamenti di matematica finanziaria per il leasing), l'allora direttore generale di Assilea ha fortemente criticato l'abitudine di alcune società di leasing di fissare in contratto un tasso base più basso del reale valore del parametro utilizzato per l'indicizzazione. Qual è oggi la posizione di Assilea?

Il direttore intese invece precisare che siccome tra la stipula del leasing e la sua entrata in decorrenza corre un lasso di tempo che può essere sia breve ma anche lungo, dipendendo dalla consegna del bene da parte del fornitore, si ha che il tasso effettivo interno del contratto possa avere uno scostamento rispetto a quanto indicato nel contratto stesso, dipendendo appunto dalla data di entrata in decorrenza del contratto che determina la maturazione dei canoni periodici. Ma di tanto nei contratti è dato un chiaro e preventivo avviso al cliente.

Il prodotto leasing è sì un prodotto finanziario (tanto da essere "riservato" a soggetti bancari o finanziari vigilati/regolamentati) ma ha comunque una struttura complessa, ibrida, in cui il canone leasing resta il corrispettivo per la prestazione di un servizio a natura prevalentemente (ma non esclusivamente) finanziaria che – soltanto facendo l'errore di banalizzarlo – lo si fa diventare una semplice operazione di finanziamento a medio termine.

Quindi?
Quindi, trovare un meccanismo tecnico che consentisse di variare in modo semplice e chiaro il canone al variare del costo del denaro non è stato facile, almeno fino a quando tutta l'operazione di leasing (a seguito anche dell'introduzione del "tasso leasing" e del "prospetto contabile Assilea" di fine anno) non è stata standardizzata e inquadrata in un quadro di definizioni convenzionali condivise da tutti gli operatori del settore e dalla Banca d'Italia.

Non ha ancora risposto alla mia domanda.
Le rispondo dicendo che la correttezza vuole che il valore del parametro indicato in contratto sia effettivamente quello vigente al momento della stipula. Il caso (raro) da lei evidenziato mi ricorda quei tassi di mutuo fuori mercato promessi da alcune banche in pubblicità, salvo scoprire che valgono soltanto per il primo semestre! Sono comportamenti che il mercato, ormai, ha emarginato.

Assilea come valuta la presenza di opzioni floor implicite in un leasing, senza la specificazione del premio da pagarsi al cliente?
Va innanzitutto chiarito che di floor si parla con riguardo al regolamento di indicizzazione del contratto, nel quale si prevede appunto un limite al di sotto del quale l'indicizzazione non opera. Si tratta di un esigenza che risponde al necessario rispetto del principio della sana e prudente gestione, in quanto alle società di leasing è vietato il rischio di fare operazioni in perdita, dovendo necessariamente garantire la remunerazione della provvista impiegata per l'acquisto del bene. Infatti, non facendo raccolta diretta, la provvista viene acquistata sul mercato interbancario al costo del denaro tempo per tempo vigente. Ma non solo, la previsione di un tasso limite scaturisce anche dal principio della fruttuosità del denaro di cui all'articolo 1282 del Codice civile. D'altro canto, i contratti che prevedono il floor, prevedono anche dei tassi di favore per i clienti in quanto presentano uno spread ridotto. Tutto questo meccanismo, non solo viene indicato in contratto ma forma oggetto di trattative con il cliente, il quale ne è a conoscenza.

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