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Bankitalia e i controlli sull’usura
di Adriano Melchiori e Gianfranco Ursino | 4 febbraio 2014

La decisione sul’usura sopravvenuta del collegio di coordinamento dell’Abf (prot. 77/14 del 10/1/2014), letta fra le righe, sembra un compromesso fra gli orientamenti difformi dei tre collegi territoriali. Una soluzione che non sconfessa l’impostazione di Banca d’Italia (riassunta da ultimo nella nota di chiarimenti del 3 luglio 2013), sia per il calcolo del tasso effettivo globale medio (Tegm), sia per i controlli sull’usura degli e sugli intermediari.
La rilevazione dei tassi medi: il distinguo fra c/c e mutui
Come ricordato anche dall’Abf, la ratio della disciplina sull’usura non ammette discrasie: il confronto fra i tassi soglia (tassi medi rilevati dapprima aumentati del 50% e ora, dal maggio 2011, aumentati di un quarto con l’aggiunta di 4 punti, ma nel limite massimo di 8 punti percentuali) e i tassi contrattuali deve essere perfettamente simmetrico. Pertanto, siccome per il divieto di usura assume rilevanza il momento della stipulazione, si comprende perché Bankitalia, per la rilevazione dei Tegm distingua due tipologie di crediti. Per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (mutui, credito personale, etc) viene rilevato il Teg relativo ai nuovi contratti stipulati nel trimestre e, inoltre, quello dei rapporti per i quali, nel trimestre, sia stato rinegoziato tasso, importo o durata. Ciò vale anche per i mutui a tasso variabile, che se non stipulati nel trimestre e non rinegoziati, non sono segnalati, contrariamente a quanto precisato nella decisione in esame dall’Abf. Per i finanziamenti a utilizzo flessibile (es. aperture di credito), invece, sono rilevati i Teg di tutti i contratti in essere nel trimestre, anche se stipulati in precedenza. Questo perché Bankitalia ritiene che i tassi applicati per tali operazioni, tendenzialmente, si adeguino continuamente alle variazioni di mercato.
I controlli sui tassi applicati: le disposizioni di Mef e Bankitalia
Coerentemente, poi, i decreti trimestrali del Mef dispongono che gli intermediari verifichino l’usurarietà dei tassi applicati sui singoli contratti sulla base degli stessi criteri tecnici utilizzati in sede di rilevazione dei tassi medi. Bankitalia, quindi, ha dato indicazione agli intermediari di condurre verifiche sul rispetto delle soglie con una tempistica differenziata. Per i finanziamenti in c/c la verifica è trimestrale e interessa tutti i rapporti in essere. In pratica, le procedure informatiche rilevano automaticamente i casi di “usura sopravvenuta” e, nel conteggiare le competenze in sede di liquidazione trimestrale, se necessario intervengono su interessi e commissioni per ridurre il Teg di sotto il tasso soglia usura.
Per i mutui, invece, la verifica è compiuta solo al momento della stipula o della rinegoziazione del contratto (tasso, durata, importo). È solo in questa fase che le procedure informatiche bloccano l’inserimento delle condizioni se queste producono un Teg superiore al relativo tasso soglia. Mentre nel corso del rapporto, le eventuali situazioni di usura sopravvenuta (creatasi o meno in un contesto già penalizzante per il cliente) non sono, generalmente, monitorate o gestite.
L’impatto della decisione
Si tratta ora di vedere se e come reagiranno Banca d’Italia e gli intermediari al nuovo orientamento dell’Abf deciso a Collegi uniti. Per i mutui, se non lo era già prima, il monitoraggio periodico di confronto fra Teg e soglia usura sarà ancor meno un optional. E la decisione dell’intermediario, di rifiutare o di portare i tassi concordati sotto la soglia d’usura, dovrà essere vagliata e assunta, consapevolmente, dai vertici aziendali. In ogni caso, l’esigibilità degli interessi sopra soglia sarà, dopo la decisione dell’Abf, più difficile da giustificare.