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La Cassazione e le «opinioni» di Banca d’Italia

Il Teg comprende tutti gli oneri, annualizzati, compresa (per il passato) la soppressa commissione di massimo scoperto

La legge sull’usura n. 108 del 1996 ha disposto, sin dall’inizio, che il Tasso effettivo globale (Teg) fosse riferito ad anno e comprendesse, oltre al tasso nominale (Tan), tutti gli oneri collegati all’erogazione del credito, escluse le imposte e tasse. In realtà, anche su questo aspetto, le indicazioni impartite alle banche dalla Vigilanza e recepite nei decreti ministeriali non sono state, in alcuni casi, condivise dalla magistratura. Come insegna, ad esempio, il contenzioso sulla commissione di massimo scoperto (Cms), onere ormai dichiarato illegittimo e messo definitivamente fuori corso dal 1° luglio 2012, data di entrata in vigore del nuovo articolo 117-bis del Tub. Commissione che fino al 2009, al pari degli interessi di mora, era esclusa dal calcolo del Teg e indicata a parte nei decreti trimestrali del Mef. Anche in questo caso la Cassazione (es. sentenza 1208/2010), nonostante la contraria impostazione di Vigilanza e Mef e la conseguente asimmetria con i tassi soglia, ne ha confermato l’inclusione nel Teg.

Altro aspetto controverso riguarda la distinzione introdotta da Bankitalia fra oneri ricorrenti e oneri occasionali, con la conseguente mancata annualizzazione di quest’ultimi. È il caso, per esempio, della Commissione d’istruttoria veloce (Civ) sugli sconfinamenti per i quali la Vigilanza (nemmeno nelle istruzioni ufficiali, ma solo nelle Faq al paragrafo C3) dispone che il relativo addebito trimestrale non vada annualizzato e che, in caso di sconfinamenti continuativi, sia rapportato alla maggior durata effettiva dello sconfinamento se iniziato nel trimestre precedente.

Il Teg effettivo come somma di Teg interessi e Teg oneri

Criticata perché non allineata con i normali calcoli finanziari è anche la formula utilizzata da Bankitalia per il calcolo del Teg nei finanziamenti in c/c: Teg = Teg interessi [(interessix36.500)/Numeri debitori] + Teg oneri [(oneri su base annua x 100)/accordato(o max scoperto liquido)]. Si tratta di una soluzione escogitata dalla Vigilanza che, di fatto, consente di considerare causa e finalità degli oneri, ma anche di attutire la loro incidenza percentuale (es. Civ e Commissione per la messa a disposizione fondi, massima dello 0,50% trimestrale) spalmandoli sull’affidamento accordato, invece che sul saldo medio effettivamente utilizzato.

L’effetto calmiere dei tassi soglia sugli utilizzi in c/c

La normativa sull’usura, come riconosciuto e ricordato da più parti, svolge in generale un importante ruolo di calmiere sui prezzi dei finanziamenti bancari, evitando pricing personalizzati oltremodo penalizzanti quanto iniqui. In alcuni casi, poi, come negli sconfinamenti, rappresentano l’unico freno alla moltiplicazione dell’onere conseguente all’invenzione della Civ.

Spesso i clienti sono in grado di valutare l’adeguatezza dei tassi applicati dalla banca, ma faticano a rendersi conto di quanto possano pesare gli altri oneri. Una soluzione semplice è quella di calcolare il loro massimo esborso trimestrale. Data la formula sopra indicata, poiché il Teg interessi corrisponde di fatto al Tasso annuo nominale (Tan) e tenuto conto che gli oneri devono essere annualizzati, per calcolare il loro costo massimo trimestrale basta sottrarre il Tan dal Tasso soglia usura (Tsu). Quindi, applicare la percentuale risultante all’ammontare del fido accordato o all’importo massimo dello scoperto liquido trimestrale. Per esempio, in presenza di uno scoperto senza affidamento di 1.000 euro e di un Tan del 20%, considerato che per il primo trimestre 2014 il Tasso soglia usura (Tsu) è pari a 24,19%, il differenziale Tsu-Tan è pari a 4,19%, percentuale che applicata allo scoperto di 1.000 euro genera un onere annuale massimo (entro soglia usura) di euro 41,90 (1.000x4,19%). Dividendolo per 4 si ottiene l’onere massimo trimestrale pari a 10,47 euro. È evidente che, se lo scoperto fosse di 10mila euro invece di mille, l’onere massimo trimestrale salirebbe proporzionalmente a 104,75 euro (10.000x4,19%/4).

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