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Norme e Tributi Diritto

È scontro sulla norma salva 007 nel ddl intercettazioni, cade il limite dei 75 giorni

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Questo articolo è stato pubblicato il 03 giugno 2010 alle ore 17:55.

È scontro sulla norma salva 007, inviata da Palazzo Chigi a sorpresa martedì, a lavori fermi al Senato per il ponte del 2 giugno e direttamente alla segreteria generale di Palazzo Madama: l'emendamento al ddl intercettazioni, in aula martedì, di fatto impedisce di intercettare sempre e comunque gli agenti dei servizi segreti. Garantendo agli 007, una sorta di immunità, secondo il vicecapogruppo del Pd al Senato, Felice Casson, «di gran lunga superiore a quella assicurata ai parlamentari».

Intanto il vertice di maggioranza che si è svolto a Palazzo Madama ha stabilito che sarà rivista la norma che fissa a 75 giorni la durata massima delle intercettazioni: si concede al pm la possibilità di prorogare le intercettazioni di 48 ore in 48 ore in caso di accertamento di reato. Il pm dovrà chiedere successivamente la ratifica della proroga al tribunale collegiale. Sarà possibile disporre nuove intercettazioni di 48 ore, anche quando saranno scaduti i 75 giorni. Per le intercettazioni ambientali sarà possibile effettuarle anche se non si sta consumando il reato. Resta però il divieto di intercettazioni ambientali in luoghi privati. Sulla durata delle intercettazioni era sceso in campo anche il Coisp, sindacato indipendente di Polizia. «Se fossero in vigore le norme che limitano così pesantemente le intercettazioni telefoniche e ambientali – ha sottolineato Franco Maccari, segretario generale del Coisp - oggi sarebbero liberi boss del calibro di Riina e Provenzano e ci sarebbero centinaia di latitanti in libertà».

Apertura anche sulla norma transitoria tanto contestata dai finiani: «si specificherà - spiega il relatore Roberto Centaro (Pdl) - che tutti gli atti compiuti fino al momento dell'entrata in vigore della legge saranno comunque validi».

È sceso in campo anche il premier Berlusconi per trovare una sintesi sul testo intercettazioni, che per la maggioranza era "migliorabile". Ieri erano stati annunciati dopo il vertice del Pdl a Palazzo Grazioli, «ritocchi» o «piccoli miglioramenti», sui punti di dissenso con i finiani. Soluzioni in linea con l'auspicio espresso ieri dal capo dello Stato, Giorgio Napolitano «che da confronto possano uscire soluzioni, se non condivise da tutti, più accettabili per tutti».

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Nel corso dell'esame in commissione Giustizia al Senato, rispetto al testo approvato alla Camera, sono stati modificati 22 commi, 2 solo per motivi di drafting. Poi la scorsa settimana, dopo il rinvio in commissione del provvedimento, sono stato approvati altri 9 emendamenti, sugli 11 presentati, targati Pdl.

La modifica principale introdotta a Palazzo Madama rende meno rigidi i paletti sul via libera alle intercettazioni telefoniche ora solo in presenza di «gravi indizi di reato» e non più degli «evidenti indizi di colpevolezza» stabiliti in prima lettura alla Camera. Inoltre nei casi di intercettazioni telefoniche le utenze devono essere intestate o in uso agli indagati o a soggetti che, sulla base delle indagini, risultino a conoscenza dei fatti per i quali si procede. Le operazioni, poi, «devono essere assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini».

A caccia di un accordo anche sull'emendamento approvato in commissione, che esclude dall'arresto obbligatorio in flagranza chi compie delitti «di minore gravità» con minori.

Ripristinata, nel pacchetto dei 9 emendamenti approvati, la norma approvata alla Camera che consente ai giornalisti di pubblicare per riassunto gli atti non più coperti dal segreto che non possono essere pubblicati fino a che non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell'udienza preliminare.

Si torna al testo Camera anche sulla disciplina speciale per gli atti e i documenti relativi a conversazioni o comunicazioni e per le richieste di misure cautelari e le relative ordinanze. In pratica se durante le indagini preliminari si potrà dare conto per riassunto di tutti gli atti che non siano più coperti da segreto, ciò non sarà possibile per la documentazione e gli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche o ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, ai quali (anche se non più coperti da segreto) si applicherà un divieto assoluto di pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, fino alla conclusione delle indagini preliminari o fino al termine dell'udienza preliminare. Per quanto riguarda le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari sarà vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto. La pubblicazione nel contenuto sarà consentita solo dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti relativi a intercettazioni e tabulati.


Previsto anche il divieto di pubblicazione "in ogni caso" (quindi anche dopo la conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare), degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinata la distruzione. Divieto di pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione. Vietata infatti la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni caso dovrà disporre che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni. Soppresso il comma dedicato alle riprese televisive e alle intercettazioni di corrispondenza postale.


Fra le novità introdotte anche i pubblicisti potranno effettuare registrazioni di comunicazioni e riprese ai fini dell'attività di cronaca: prevista la non punibilità «quando le riprese e le registrazioni sono effettuate ai fini dell'attività di cronaca da giornalisti iscritti all'ordine professionale» e non più, come era nel testo approvato dalla commissione «giornalisti iscritti all'albo professionale».


Rispetto al testo della Camera sono state ridotte le sanzioni per gli editori: le quote che dovranno essere pagate dagli editori andranno dalle «100 alle 200», mentre nel testo licenziato dalla Camera si prevedevano invece pagamenti dalle «250 alle 300 quote». Ogni quota può oscillare dai 258 ai 1.500 euro.

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