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Questo articolo è stato pubblicato il 22 ottobre 2010 alle ore 08:09.
È stata pubblicata ieri la circolare delle Entrate che chiarisce come siano obbligati alla comunicazione con i paesi black list tutti i soggetti Iva, esclusi i contribuenti minimi e i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive. La circolare precisa inoltre che Cipro, Malta e la Corea del Sud non sono più paesi a regime fiscale privilegiato. Oggi con il Sole 24 Ore in edicola il testo integrale e i commenti degli esperti.
Negli elenchi black list Iva vanno riepilogate le operazioni intrattenute con gli operatori stabiliti in paradisi fiscali a prescindere dalle limitazioni soggettive previste dalle liste; inoltre, rientrano nell'obbligo di segnalazione anche le importazioni; ne rimangono invece fuori le operazioni carenti dei presupposti oggettivi e soggettivi ai fini dell'Iva. Sono queste alcune delle indicazioni contenute nella circolare 53/E di ieri, con cui l'agenzia delle Entrate fornisce gli attesi chiarimenti in vista della prima scadenza del 2 novembre.
Un operatore è black list per il solo fatto di essere stabilito un uno dei Paesi menzionati o nel Dm 4 maggio 1999 o nel Dm 21 novembre 2001. Gli Stati (e i relativi operatori) nominati in quest'ultimo decreto devono, pertanto, considerarsi black list senza riserve, a prescindere dalle particolari condizioni fissate dalla disposizione. L'amministrazione propende per una applicazione estesa della segnalazione, che si discosta da quella lettura "attenuata" suggerita nel dossier 217/2010 del servizio studi del Senato, dove, a commento dell'articolo 1 del Dl 40/2010, si legge che, quanto al Dm del 2001, i Paesi di cui all'articolo 3 sono considerati black list «limitatamente alle condizioni specificatamente individuate per ciascuno di essi». Basta allora che un soggetto sia insediato in uno degli Stati nominati in una delle due liste perché i rapporti con esso intrattenuti debbano far oggetto di inclusione negli elenchi (a esempio Svizzera e Lussemburgo).
Deve comunque trattarsi di un operatore economico ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2006/112/Ce, e a certificare questa condizione, in mancanza di dati ufficiali, può essere sufficiente una dichiarazione rilasciata dalla controparte attestante lo svolgimento di una attività d'impresa, arte o professione. Dal che, si potrebbe dedurre come i dati da inserire nel modello sul codice identificativo della controparte non sono obbligatori (sebbene così considerati dalla prassi).