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Norme e Tributi Diritto

Sulle black list decide l'iscrizione

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Questo articolo è stato pubblicato il 23 ottobre 2010 alle ore 06:42.

In vista della presentazione del 2 novembre, gli operatori devono individuare le operazioni da inserire negli elenchi black list di periodo. Sul punto è intervenuta la circolare 53/E del 21 ottobre scorso (pubblicata su «Il Sole 24 Ore» di ieri), che ha individuato i principi guida.

L'Agenzia risolve la questione del termine temporale di inserimento delle operazioni secondo un canone di "pragmaticità" che pare, tuttavia, discostarsi dal tenore letterale della normativa che – ex articolo 4, comma 2 del Dm 30 marzo 2010 - fa riferimento (esclusivo) alle annotazioni nei registi Iva delle vendite e degli acquisti. Le Entrate, ispirandosi alla finalità di lotta alle frodi, formalizzano invece una regola più ampia che considera anche la registrazione obbligatoria nella contabilità generale. Da questa impostazione ne è scaturito che il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di registrazione delle operazioni realizzate con soggetti black list nei registri Iva ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie.

Va dunque considerato, quale momento generatore dell'obbligo di inclusione, l'adempimento contabile per primo effettuato, tenuto conto che in certe circostanze potrebbero mancare entrambe le annotazioni.

Questo fa sì che, dal lato attivo, per le prestazioni di servizi non territoriali il momento rilevante è quello della registrazione nelle scritture contabili o, in mancanza, quello del pagamento. Pertanto, una prestazione con obbligo di fatturazione (per esempio, un servizio generico reso a un operatore Ue black list) rileva in relazione alla data di registrazione della fattura emessa, mentre una prestazione estero su estero non fatturata in carenza del relativo obbligo (per esempio, un servizio connesso a un immobile situato in un paradiso fiscale) va inclusa quando iscritta in contabilità generale ovvero all'atto del pagamento da parte del committente.

Dal lato degli acquisti, la prassi precisa come le autofatture vadano inserite nei modelli solo tra le operazioni passive, a prescindere dal fatto che siano altresì da annotare fra le fatture emesse. In questa parte la circolare è tuttavia carente, in quanto non chiarisce quando per questi documenti sia integrato il momento di inclusione nella comunicazione. Un ragionamento sistematico, basato anche sul carattere passivo dell'operazione sottesa all'autofattura, porterebbe a considerare rilevante la scritturazione nel registro degli acquisti, ma questo aprirebbe un termine dilatabile fintanto che non si decida di esercitare la detrazione. Pare più aderente al pensiero dell'amministrazione, allora, fare riferimento all'annotazione nel registro delle fatture emesse (se anteriore all'annotazione nel registro acquisti), da eseguirsi entro 15 giorni dall'autofatturazione.

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Più esplicita è la posizione dell'amministrazione in relazione agli acquisti di beni da San Marino, per i quali si afferma la necessità di seguire i criteri generali della registrazione con riferimento all'autofattura ovvero al documento ricevuto dall'operatore sammarinese integrato con l'indicazione dell'imposta.

Quanto alle prestazioni ricevute territorialmente rilevanti all'estero (per esempio, un servizio alberghiero), stante la mancanza di una documentazione valida per l'Iva, è sensato dare rilievo all'iscrizione nella contabilità generale.

Per evitare possibili contestazioni, potrebbe essere opportuno procedere sempre a documentare e registrare in Iva le operazioni poste in essere, anche laddove questi adempimenti non fossero obbligatori.

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