Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 24 ottobre 2010 alle ore 06:39.
Gli ordinamenti statali del mondo contano poco più di 200 soggetti. Tra questi si è da tempo diffusa la distinzione tra quelli virtuosi o meno, in relazione a due elementi: il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché la condizione di «paradiso fiscale». Per il primo aspetto esiste presso l'Ocse (guarda la mappa) una struttura chiamata Gafi (dal testo francese) o Fatf (da quello inglese).
Questa organizzazione, che aveva inizialmente catalogato una ventina di Paesi come black-list, al momento non ne individua nemmeno uno, dopo la cancellazione del Myanmar. È pertanto singolare che l'articolo 36 del Dl 78/2010 di quest'estate ipotizzi un'ulteriore black list italiana; siccome questa lista può essere fatta anche solo in base alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale, si tratterà dell'ennesima black list solo tributaria.
Quante liste abbiamo al momento? Se guardiamo il testo apparentemente vigente del Tuir (articolo 168-bis) dovremmo avere una sola lista positiva - white list - con la conseguenza che tutti coloro che non sono white saranno black. Ma in attesa di tale elenco, sono tuttora vigenti tre diverse black list: il Dm 4 maggio 1999, in base all'articolo 2, comma 2-bis del Tuir (prova a carico del contribuente dell'effettivo trasferimento di residenza e domicilio); il Dm 21 novembre 2001, in base all'articolo 168 del Tuir, per l'esonero o attrazione nella disciplina Cfc, con alcuni paesi indicati in assoluto (articolo 1) e altri (articoli 2 o 3) in funzione dell'attività esercitata o dell'eventuale disciplina fiscale di favore loro concessa; il Dm 23 gennaio 2002, in base al comma 10 dell'articolo 110 del Tuir, per evidenziare in dichiarazione i costi «sospetti», per i quali si deve dimostrare la natura della controparte o l'effettività dell'operazione con la relativa convenienza aziendale. Questo elenco è identico a quello del secondo decreto: l'unica differenza è data dal fatto che quella lista prevede in più le holding del '29 in Lussemburgo.
Il Dl 40 di quest'anno individuava i primi due provvedimenti, pur essendo evidente che sarebbe stato logico indicare solo il terzo. Se un paese non è sospetto per i costi che venissero sostenuti da un'azienda italiana, non essendo compreso nel terzo decreto, ma solo nel primo, che riguarda i "privati", perché deve essere monitorato in funzione di un ipotetico rischio di generazione di frodi carosello (che si fanno solo nell'Unione europea) o dell'emissione di fatture fasulle da parte delle "cartiere" (che sono solo italiane)? I primi commentatori avevano proposto di non preoccuparsi dei documenti originati da soggetti domiciliati nei Paesi degli articoli 2 e 3 del Dm del 2001, nel caso in cui non avessero i requisiti previsti per essere considerati potenzialmente Cfc.