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Questo articolo è stato pubblicato il 27 ottobre 2010 alle ore 09:48.
Sembra aprirsi uno spiraglio per la proroga per la comunicazione black list. La richiesta viene dai commercialisti. Manca una confema da parte dell'amministrazione ma i tempi stretti, fra i chiarimenti del fisco e la scadenza del 2 novembre, potrebbero giustificare il rinvio.Leggi l'articolo. Guarda la mappa dei paradisi fiscali nel mondo.
Soglia a 50mila euro
L'obbligo di compilazione degli elenchi black list è subordinato alla verifica della condizione soggettiva dell'operatore economico. La comunicazione, in generale, deve essere presentata da tutti i soggetti passivi Iva, dato che l'articoli 1 del decreto ministeriale 30 marzo 2010 non prevede esoneri di carattere soggettivo. Tuttavia, come ha chiarito la circolare 53/E/2010, dal sistema si ricava che non tutti i contribuenti, a prescindere dalla circostanza che intrattengano rapporti con controparti stabilite in Paesi black list, sono tenuti a questo adempimento.
Gli esonerati
Tra gli esonerati rientrano gli enti non commerciali, ma solo quando operano in ambito istituzionale, restano, invece, "obbligati" per l'attività svolta, ancorché residuale, nell'esercizio di attività commerciali e agricole. Per gli enti, quindi, si pone la necessità di verificare la sfera nella quale è posta in essere una certa operazione (sia attiva che passiva), essendo rilevante solo laddove ricada nell'alveo commerciale, e questo anche in relazione ai servizi acquisiti.
Contrariamente a quanto stabilito per la territorialità Iva, infatti, le prestazioni commesse dagli enti non vanno riepilogate negli elenchi black list quando sono riconducibili alla loro sfera istituzionale. Considerata la rilevata mancanza di affinità con la normativa Iva, è sensato escludere dall'obbligo black list, in quanto carenti tout court di soggettività passiva, gli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionali ma che sono identificati perché, ad esempio, hanno effettuato acquisti intracomunitari superiori a 10mila euro.
Sono esclusi anche i contribuenti che hanno optato per il regime dei minimi e i beneficiari della tassazione sostitutiva per le nuove attività produttive (forfettino). A integrare i presupposti soggettivi dell'obbligo non rileva il luogo di stabilimento dell'operatore, essendo invece sufficiente lo status di soggetto passivo Iva. Così, i modelli devono essere presentati, in relazione alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia, anche dai soggetti non residenti (comunitari o extracomunitari) ivi dotati di un rappresentante fiscale o identificati direttamente, come del resto alla medesima incombenza soggiacciono le stabili organizzazioni di non residenti per le operazioni effettuate con controparti insediate in territori black list.