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Questo articolo è stato pubblicato il 29 ottobre 2010 alle ore 06:41.
Nessuna sanzione per gli errori commessi negli elenchi black list nel primo periodo di applicazione della norma, se si integreranno le comunicazioni entro il 31 gennaio 2011. Lo prevede la circolare 54/E diffusa ieri sera dalle Entrate, che implicitamente esclude la proroga della prima scadenza del 2 novembre. In questo modo l'amministrazione viene incontro alle richieste di professionisti e associazioni di categoria, segnalate sul Sole 24 Ore di ieri, le quali in realtà ancora più che sulla proroga contavano proprio su un periodo di tolleranza sugli errori possibili da parte dei contribuenti nel primo periodo di applicazione della norma.
La circolare 54/E riconosce, infatti, che i contribuenti, nella prima fase di applicazione del nuovo adempimento, possono incorrere in errori nella compilazione del modello. E perciò la strada scelta, invocando lo Statuto del contribuente per le obiettive condizioni di incertezza in cui i contribuenti si trovano, non è stata quella della proroga, più difficile da concedere dal punto di vista formale, ma appunto un periodo di moratoria sulle sanzioni.
Resta però fermo che entro il 2 novembre, i contribuenti dovranno trasmettere gli elenchi del periodo luglio-settembre, ancorché incompleti o irregolari, salvo operare le rettifiche a costo zero entro gennaio del prossimo anno. La sanatoria, per i mensili, riguarda anche le comunicazioni di ottobre e novembre.
Riconoscendo l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza, l'agenzia adotta dunque una soluzione analoga a quella prevista per i nuovi elenchi Intra dalla circolare 5/E/2010. I termini di presentazione, a partire da quello del 2 novembre, vengono confermati, ma le irregolarità di compilazione degli elenchi black list non saranno sanzionate se si invierà una nuova comunicazione correttiva entro il 31 gennaio del prossimo anno.
La sanatoria a costo zero riguarda, anche se la circolare non lo specifica, ogni tipologia di errore di predisposizione del modello tempestivamente inviato. Potrà trattarsi, ad esempio, di irregolarità nell'indicazione dei dati anagrafici della controparte di black list (come gli errori o le omissioni nel codice fiscale estero o nei dati di residenza), di errori negli importi delle operazioni (si pensi alle importazioni, di cui ancora non è chiaro quale valore debba essere riportato nel modello o alle note di variazione), ma anche dell'omissione di taluni acquisti o vendite, o di uno o più clienti o fornitori con i quali sono state registrate operazioni nel periodo.