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Norme e Tributi Fisco

Black list: avvio senza sanzioni

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Questo articolo è stato pubblicato il 29 ottobre 2010 alle ore 06:41.

Nessuna sanzione per gli errori commessi negli elenchi black list nel primo periodo di applicazione della norma, se si integreranno le comunicazioni entro il 31 gennaio 2011. Lo prevede la circolare 54/E diffusa ieri sera dalle Entrate, che implicitamente esclude la proroga della prima scadenza del 2 novembre. In questo modo l'amministrazione viene incontro alle richieste di professionisti e associazioni di categoria, segnalate sul Sole 24 Ore di ieri, le quali in realtà ancora più che sulla proroga contavano proprio su un periodo di tolleranza sugli errori possibili da parte dei contribuenti nel primo periodo di applicazione della norma.

La circolare 54/E riconosce, infatti, che i contribuenti, nella prima fase di applicazione del nuovo adempimento, possono incorrere in errori nella compilazione del modello. E perciò la strada scelta, invocando lo Statuto del contribuente per le obiettive condizioni di incertezza in cui i contribuenti si trovano, non è stata quella della proroga, più difficile da concedere dal punto di vista formale, ma appunto un periodo di moratoria sulle sanzioni.

Resta però fermo che entro il 2 novembre, i contribuenti dovranno trasmettere gli elenchi del periodo luglio-settembre, ancorché incompleti o irregolari, salvo operare le rettifiche a costo zero entro gennaio del prossimo anno. La sanatoria, per i mensili, riguarda anche le comunicazioni di ottobre e novembre.

Riconoscendo l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza, l'agenzia adotta dunque una soluzione analoga a quella prevista per i nuovi elenchi Intra dalla circolare 5/E/2010. I termini di presentazione, a partire da quello del 2 novembre, vengono confermati, ma le irregolarità di compilazione degli elenchi black list non saranno sanzionate se si invierà una nuova comunicazione correttiva entro il 31 gennaio del prossimo anno.

La sanatoria a costo zero riguarda, anche se la circolare non lo specifica, ogni tipologia di errore di predisposizione del modello tempestivamente inviato. Potrà trattarsi, ad esempio, di irregolarità nell'indicazione dei dati anagrafici della controparte di black list (come gli errori o le omissioni nel codice fiscale estero o nei dati di residenza), di errori negli importi delle operazioni (si pensi alle importazioni, di cui ancora non è chiaro quale valore debba essere riportato nel modello o alle note di variazione), ma anche dell'omissione di taluni acquisti o vendite, o di uno o più clienti o fornitori con i quali sono state registrate operazioni nel periodo.

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La sanatoria non sembra invece estendersi alla omessa trasmissione degli elenchi (il che avrebbe, di fatto, richiesto una proroga del termine). È dunque necessario che i contribuenti, anche se afflitti da problemi informatici nella estrazione dei dati contabili, inviino comunque, nei termini di legge, gli elenchi (sempreché vi siano operazioni da comunicare), anche incompleti o irregolari, ripetendo la procedura in modo corretto nei prossimi mesi.

Il ravvedimento a costo zero riguarda tutte le comunicazioni da presentare da qui alla fine dell'anno 2010. Per i trimestrali, rientra dunque nella sanatoria il solo elenco del terzo trimestre 2010, mentre per i mensili, oltre agli elenchi da inviare entro martedì prossimo (luglio, agosto e settembre), usufruiranno dell'azzeramento delle sanzioni anche quelli di ottobre (da presentare a fine novembre) e di novembre (in scadenza fine anno).

Il calendario
La scadenza

Il decreto del ministero dell'Economia del 5 agosto ha disposto il differimento al 2 novembre 2010 dei termini per la presentazione degli elenchi mensili relativi ai periodi di luglio e agosto. Nella comunicazione da inviare telematicamente all'Agenzia vanno indicate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalità privilegiata

Partenza soft
Nella circolare n. 54/E diffusa ieri l'Agenzia, alla luce delle difficoltà lamentate dagli operatori, ammette la possibilità di errori nella compilazione del modello di comunicazione. Non saranno quindi applicate sanzioni in caso di errori relativi al trimestre luglio/settembre 2010 (per i contribuenti tenuti a presentare il modello trimestralmente) o ai mesi luglio/novembre in caso di periodicità mensile, a patto che le violazioni vengano sanate inviando entro il 31 gennaio i modelli di comunicazione integrativa

Il testo della circolare
Pubblichiamo la circolare n. 54/E difusa ieri dall'agenzia delle Entrate

Come noto, l'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 – convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 – rubricato «Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere"», (in seguito, "decreto legge") ha introdotto, per i soggetti passivi Iva, l'obbligo di comunicare all'agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al Dm 4 maggio 1999 e al Dm 21 novembre 2001 (Paesi black list).

In particolare, dette operazioni devono essere indicate in apposito modello - approvato con il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010 - da trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate.
In attuazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2010 ha stabilito le modalità e i termini per l'effettuazione della comunicazione avente ad oggetto le operazioni realizzate a partire dal 1° luglio 2010.

Il successivo decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 5 agosto 2010 ha specificato l'ambito soggettivo e oggettivo dell'obbligo di comunicazione in relazione a specifici settori di attività nonché a particolari tipologie di soggetti, sulla base della delega recata dell'articolo 1 del richiamato decreto legge 25 marzo 2010, n. 40.
Il medesimo decreto ha disposto, altresì, il differimento al 2 novembre 2010 dei termini per la presentazione degli elenchi mensili relativi ai periodi di luglio e agosto.
Con circolare 21 ottobre 2010, n. 53/E, la scrivente ha fornito chiarimenti destinati a consentire agli operatori di ottemperare correttamente all'obbligo di comunicazione.

Tenuto conto del carattere di novità dell'adempimento in esame ed in considerazione delle difficoltà che gli operatori si trovano verosimilmente a gestire per l'individuazione dei dati rilevanti ai fini in esame, è ragionevole ritenere che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, i soggetti interessati possano incorrere in errori nella compilazione del modello di comunicazione.

Pertanto, sussistendo «obiettive condizioni di incertezza», in aderenza all'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 - recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente - l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi:
- al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale;
- ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile.
Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa.

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