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Norme e Tributi Fisco

Problemi in condominio sull'Iva ridotta per il riscaldamento

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Questo articolo è stato pubblicato il 11 novembre 2010 alle ore 07:53.

L'Iva al 10% sul metano per riscaldamento centralizzato condominiale rischia di diventare un'agevolazione solo per pochi. Il problema nasce da un'interpretazione restrittiva della risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 112/E del 22 ottobre 2010.
La questione prende le mosse dalla risoluzione di pochi giorni prima, la n. 108/E, che fissava l'Iva ridotta del 10% per la fornitura di gas metano a uso civile ai condomini e alle cooperative che utilizzano impianti centralizzati e collettivi. Il tetto massimo di consumo agevolabile, pari a 480 metri cubi annui (prima riservato solo alle unità immobiliari con impianto individuale), andrebbe quindi moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto è allacciato a quello centralizzato.

I problemi, per gli amministratori condominiali che devono chiedere ai gestori del riscaldamento il rimborso (e poi suddividerlo tra i condomini) è che nella risoluzione n. 112/E si parla di determinare il numero degli appartamenti, che vanno conteggiati al fine della determinazione del tetto dei 480 metri cubi, «al netto delle unità immobiliari che fruiscano contemporaneamente di un impianto autonomo di somministrazione metano».

«Questa frase – spiega Carlo Parodi, direttore del centro studi nazionale dell'Anaci (associazione degli amministratori condominiali) – sta determinando un'interpretazione restrittiva, visto che normalmente almeno le unità abitative ad uso residenziale usufruiscono di una fornitura ad uso cottura ed acqua calda. Secondo alcuni gestori, queste ultime avrebbero due impianti e quindi verrebbero escluse». Conseguentemente il calcolo per la restituzione Iva sarebbe residuale per le sole unità immobiliari a uso non abitativo, che non usufruiscono di utenza gas.

«Ma non sembra questa la corretta interpretazione – prosegue Parodi – visto che il riferimento agevolativo della direttiva europea era la quantità dei consumi». E infatti l'idea dell'Agenzia sembrava invece essere quella di risolvere i casi, per esempio, degli appartamenti il cui proprietario ha l'impianto autonomo e ha ottenuto il "distacco" dall'impianto centralizzato: non consumando metano condominiale, se venisse agevolato anche per questo aspetto la sua quota andrebbe a incrementare illecitamente quella degli altri. L'interpretazone che sta prendendo piede, invece, tende a restringere enormemente il campo del beneficio.

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Questo non è l'unico problema: anzi, tenuto conto che i consumi medi per uso cucina e acqua calda sono variabili (100/150 metri cubi annui per famiglia) i conteggi si complicano, perché l'amministratore non ha notizia delle utenze individuali e una raccolta di tale bollette è praticamente impossibile. «L'amministratore, al massimo, si potrà far carico di indicare i nominativi degli utenti, con l'ulteriore complicazione delle modifiche avvenute dal 1° gennaio 2008, anno di inizio dell'agevolazione fiscale» conclude Parodi.

A questo punto, un ulteriore chiarimento delle Entrate darebbe la possibilità di avviare i rimborsi con maggiore rapidità, evitando il contenzioso.

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