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Questo articolo è stato pubblicato il 20 novembre 2010 alle ore 09:50.
Il condominio ci riprova. Con l'approvazione, in commissione Giustizia del Senato, del testo di legge di riforma (As 71) si apre la strada della riforma. Il testo, secondo il relatore, Franco Mugnai «Potrebbe approdare presto in aula, forte di un voto unanime. La sede deliberante in commissione non è stata riconosciuta per la sola opposizione del Fli».
Tra le ultime modifiche approvate, rispetto al testo originario, la possibilità per l'assemblea di nominare il «consiglio di condominio», di almeno tre condomini e solo nei condominii con almeno dodici condomini, con «funzioni consultive e di controllo».
Nel corso della seduta antimeridiana di mercoledì scorso si è anche svolta un'acceso dibattito su una delle questioni più rilevanti sotto il profilo giuridico: il riconoscimento della personalità giuridica al condominio, da decidere a maggioranza in assemblea.
L'emendamento, proposto dal senatore Giovanni Legnini (Pd), sull'attribuzione della personalità giuridica al condominio, a seguito di un voto in assemblea . Nel corso del dibattito Mugnai ha ricordato su tale problematica si era svolto un ampio confronto da un lato con il Rafaele Corona (presidente di sezione della Cassazione), e dall'altro con i legali di Confedilizia. «Nel corso di tale confronto – ha detto Mugnai – sono emerse numerose perplessità sul riconoscimento ai condomini della capacità giuridica soprattutto in ragione della difficoltà di chiarire in che cosa poi tale personalità si debba sostanziare». L'emendamento è stato quindi respinto, anche per le perplessità suscitate sui possibili effetti sulle proprietà comuni.
I cardini della riforma, la cui sorte è a questo punto legata più alla tenuta della legislatura che alle maggioranze, vista l'ampia convergenza che ha registrato, sono una maggiore responsabilizzazione dell'amministratore e uno snellimento delle maggioranza per alcune decisioni.
Tra le novità, la possibilità implicita di procedere alla cessione e alla divisione delle parti comuni, attraverso la formula giuridica della «sostituzione», da approvare con la maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno due terzi dei millesimi. La «sostituzione» sarà possibile quando sarà cessata l'utilità delle parti comuni o quando si può realizzare altrimenti l'interesse comune. In questo caso l'assemblea viene convocato almeno 30 giorni prima. Anche gli inquilini, oltre ai condomini potranno chiedere all'amministratore di intervenire con diffida per tutelare le parti comuni.