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Questo articolo è stato pubblicato il 29 gennaio 2011 alle ore 09:18.
Le compravendite immobiliari non sono oggetto di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva in quanto rientrano in quelle operazioni già monitorate dall'anagrafe Tributaria; la precisazione è stata fornita dall'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2011, il convegno via satellite del Sole 24 Ore che si è svolto mercoledì 26 gennaio. Invece devono essere comunicate alle Entrate le operazioni relative alla compravendita o al noleggio degli autoveicoli. Si tratta dell'adempimento introdotto dall'articolo 21 del decreto legge 78/2010 attuato dal provvedimento della agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 la cui scadenza per il 2010 è fissata al 31 ottobre di quest'anno.
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Dall'obbligo della comunicazione sono inoltre escluse tutte le altre operazioni oggetto di segnalazione all'Anagrafe tributaria (articolo 7 del Dpr 605/73); queste operazioni sono numerose (anche se non sempre pertinenti con il regime dell'Iva) e investono vari settori di attività (si veda la scheda qui a fianco). Ad esempio, devono essere comunicate le operazioni creditizie-bancarie relative ai rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo (cliente abituale o occasionale) in nome proprio o per conto terzi a esclusione di quelle effettuate con bollettino di conto corrente postale d'importo unitario inferiore a 1.500 euro.
La circostanza che i movimenti sono monitorati non fa venire meno l'obbligo della comunicazione. Si prenda, ad esempio, l'avvocato che acquista un computer (operazione che va comunicata all'Agenzia) e lo paga con bonifico bancario (operazione oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria effettuata dalla banca); in questo caso l'operazione va comunicata in quanto, per l'avvocato, il bonifico costituisce solo il mezzo di pagamento e non un'operazione (l'operazione è l'acquisto del computer). Relativamente alle operazioni bancarie, l'esonero opererà certamente con riferimento all'istituto di credito per il quale il «pagamento con bonifico bancario» costituisce un'operazione oggetto della propria attività e che, quindi, godrà dell'esonero previsto dal punto 2.4. del provvedimento del direttore delle Entrate del 22 ottobre 2010.