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Questo articolo è stato pubblicato il 07 marzo 2011 alle ore 15:18.

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I contribuenti che a fine 2010 avevano già intrapreso interventi per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 55% e che si concluderanno quest'anno (o anche in anni successivi) devono appuntarsi sull'agenda la data di giovedì 31 marzo. Entro tale termine, infatti, va inviata all'agenzia delle Entrate (esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati) la comunicazione redatta sul modello approvato con provvedimento del 6 maggio 2009 e prevista dall'articolo 29, comma 6, del Dl n. 185/2008.

È questo il secondo anno di applicazione di un adempimento che accomuna, seppur con regole diverse, persone fisiche "private" e imprese beneficiarie della detrazione (sull'imputazione delle spese in ambito aziendale, si veda l'articolo a destra).

L'invio di questa comunicazione non esenta i contribuenti dall'invio all'Enea – entro 90 giorni dalla fine dei lavori (collaudo) – della documentazione che attesta il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico prescritto dalla norma. Anzi, mentre l'omessa comunicazione alle Entrate non fa decadere il diritto alla detrazione ma comporta solo l'applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro (circolare n. 21/E/2010), l'invio della documentazione all'Enea costituisce condizione imprescindibile per accedere al beneficio.

Lo scopo del modello da trasmettere entro fine mese è quello di consentire all'erario il monitoraggio degli "sconti d'imposta" in corso di maturazione da parte dei contribuenti, suddivisi per ciascun esercizio finanziario. Logicamente, quindi, le istruzioni impongono la comunicazione quando «i lavori proseguono oltre il periodo d'imposta» mentre esonerano le ipotesi in cui i lavori iniziano e si concludono nel medesimo periodo, così come quelle in cui, nel periodo di riferimento, non sono state sostenute spese agevolabili (si vedano gli esempi).

Si ritiene possibile, quindi, giungere a questa conclusione: non è tanto la realizzazione materiale dei lavori in due periodi d'imposta a comportare l'onere della comunicazione, quanto piuttosto l'esistenza di spese detraibili in entrambi gli anni, unitamente alla volontà del contribuente di iniziare a detrarre già dal primo dei due periodi d'imposta. Si prenda l'esempio di una persona fisica che ha iniziato un intervento agevolabile nel 2010, effettuando bonifici sia nel 2010 che nel 2011, anno di conclusione lavori e trasmissione della documentazione all'Enea. Se l'intento del contribuente – come accade nella maggior parte dei casi – è iniziare la detrazione a partire dalla dichiarazione relativa al 2010, così da beneficiare tra l'altro della ripartizione in cinque rate, la comunicazione va inviata. Viceversa, se il contribuente volesse rinviare la detrazione alla dichiarazione da presentare nel 2012 (magari per incapienza) la comunicazione sarebbe inutile, perché nessun onere deriverà all'erario a valere sull'anno passato.

Se così stanno le cose, è inevitabile che l'invio del modello al l'Agenzia abbia una stretta relazione con un'altro adempimento, previsto dall'articolo 4, comma 1-quater, del Dm 19 febbraio 2007: l'attestazione che, a fine anno, i lavori non sono ancora ultimati, da redigere in carta libera e conservare per un eventuale controllo, senza alcuna trasmissione cartacea o telematica.

L'attestazione, introdotta per consentire di superare il principio secondo cui si inizia a detrarre nell'anno in cui si terminano i lavori, sarebbe ora "assorbita" dalla comunicazione alle Entrate. Questa conclusione è avvalorata da una risposta presente nel sito dell'Enea (Faq n. 43): vi si legge, infatti, che «si ritiene» che l'attestazione possa essere sostituita dalla comunicazione, ove quest'ultima sia necessaria. Una soluzione sicuramente condivisibile, anche se un orientamento prudenziale consiglia di attendere una pronuncia sul punto delle Entrate.

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