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Questo articolo è stato pubblicato il 19 ottobre 2011 alle ore 21:21.

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Martedì 25 ottobre si svelerà la fisionomia del nuovo redditometro. Sarà un primo prototipo, che poi - anche in seguito alle indicazioni e alle valutazioni delle categorie produttive e dei rappresentanti dei professionisti - dovrebbe vedere il varo ufficiale all'inizio del 2012.

Cento voci per undici famiglie
Le indiscrezioni dicono che il nuovo redditometro considererà quasi 100 voci di spesa, divise in macrocategorie applicate a undici tipologie di nucleo familiare. Questo segue le indicazioni della norma (articolo 38, comma 5, del Dpr 600/1973), la quale stabilisce che il nuovo strumento si baserà sul concetto della spesa figurativa.

In pratica, il nuovo accertamento sintetico verrà effettuato attraverso due procedimenti:

- quello della spesa effettiva (basato anche sulle indicazioni del cosidetto «spesometro» - articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973);

- quello del redditometro, il quale si fonderà sulle spese figurative attribuibili al contribuente.

I due metodi risulteranno alternativi, secondo quanto anticipato dall'agenzia delle Entrate.

Cambio di prospettiva

Il meccanismo dei controlli attuali (fatti con l'accertamento sintetico precedente alle modifiche della manovra 2010) si è finora basato su tre forme di rettifica: quella della spesa effettiva (cosidetto "sintetico puro"), quella del redditometro e quella degli incrementi patrimoniali, e i risultati di queste tre rettifiche si possono sommare. Generalmente, però, gli accertamenti sono stati fatti sulla base del redditometro e degli incrementi patrimoniali.

Il nuovo redditometro si basa invece sul concetto di spesa (ancorché figurativa) e non di disponibilità di un determinato bene o servizio. Questo determina che per il nuovo redditometro basterà essere non congrui nel singolo anno (con una «franchigia» di un quinto tra quanto dichiarato e quanto accertabile dall'amministrazione) per essere chiamati al contraddittorio con il Fisco.

Il redditometro precedente

Il redditometro fin qui utilizzato (per gli accertamenti fino al periodo d'imposta 2008 e la cui fonte deriva dai decreti ministeriali del 10 settembre 1992 e del 19 novembre 1992 e dai successivi aggiornamenti) si è basato sulla disponibilità di determinati elementi (veicoli, immobili, imbarcazioni, colf eccetera), così che l'amministrazione finanziaria doveva soltanto verificare la disponibilità di tali elementi in capo al contribuente, in quanto la determinazione del reddito complessivo avveniva induttivamente attraverso i coefficienti moltiplicatori stabiliti da tali decreti.

Con il vecchio redditometro veniva previsto che doveva esservi uno scostamento tra quanto dichiarato dal contribuente e il risultato dello stesso redditometro «per due o più periodi d'imposta». Questa previsione, che interessava esclusivamente il redditometro e non il sintetico "puro", derivava dal concetto di «disponibilità» dei beni e dei servizi individuati dai decreti ministeriali. La disponibilità di questi elementi presupponeva, infatti, un mantenimento nel tempo degli stessi e, quindi, l'esistenza di un reddito con carattere di «periodicità», non occasionale o straordinario.

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