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Questo articolo è stato pubblicato il 14 novembre 2011 alle ore 14:39.

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Dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge di stabilità, potranno essere costituite le società tra professionisti (Stp) oppure le società già esistenti, che abbiano ovviamente un oggetto diverso da quello professionale, potranno essere trasformate in Stp con oggetto professionale.

Le Stp potranno indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative: è previsto che esse evidenzino la loro particolare natura rispetto alle società "normali" apponendo, nella ragione sociale, l'espressione «società tra professionisti»: avremo quindi, ad esempio, la «Alfa società per azioni tra professionisti». Dalla scelta del tipo sociale deriva ovviamente l'applicazione delle regole relative a ciascun tipo: ad esempio, le norme in tema di responsabilità patrimoniale dei soci, di dotazione patrimoniale minima, di strutturazione organica della società, eccetera.

Anche la società semplice potrà dunque essere "usata" come Stp: anzi, se si prescelga la società di persone come forma organizzativa della società professionale, indubbiamente la società semplice appare una forma assai idonea, per la sua intrinseca natura non commerciale, dovendo la Stp avere come oggetto «l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci».

Se si sceglie di organizzare l'attività professionale con una società commerciale c'è poi il problema della sua sottoponibilità o meno a fallimento: nel silenzio della legge, è dubbio se prevalga la natura oggettivamente commerciale della forma societaria oppure, come pare, la natura intrinsecamente non commerciale dell''attività professionale esercitata.

I soci della Stp – indicati in dettaglio nel grafico qui a destra) in sintesi possono essere: a) professionisti iscritti a ordini, albi e collegi; b) professionisti di Stati Ue; c) soggetti non professionisti «soltanto per prestazioni tecniche»; d) soggetti non professionisti che diventano soci della Stp «per finalità di investimento»: cioè i soci di capitale. La legge tace sulla ripartizione del capitale tra professionisti e non: e quindi si potrà avere una Stp con professionisti al 90% e non professionisti al 10%, e viceversa.

Nella nuova legge nulla è detto nemmeno sul punto della composizione degli organi: e quindi è ipotizzabile, ad esempio, che in una società in accomandita semplice tra professionisti, l'accomandatario sia un non professionista, così come un consiglio di amministrazione di una Spa professionale potrà essere, in tutto o in parte, composto da non professionisti.

La legge ammette le società multiprofessionali: resta da capire se gli ordinamenti professionali che oggi impongono incompatibilità tra una professione e l'altra resisteranno rispetto allo spazio di libertà che indubbiamente deriva da questa nuova normativa. Il nodo dovrà essere sciolto con un regolamento del ministro dello Sviluppo economico, il quale dovrà anche disporre norme in tema di iscrizione delle Stp negli albi professionali nonché di applicazione alle Stp del procedimento disciplinare in caso di violazioni deontologiche.

Viene inoltre espressamente disposta dalla nuova disciplina l'incompatibilità con «la partecipazione ad altra società tra professionisti»: si tratta sicuramente del divieto per il professionista di partecipare a una pluralità di Stp; ma non è chiaro se la presenza in una pluralità di Stp sia inibita pure ai soci non professionisti, come pare di capire dal fatto che la legge non fa distinzioni su questo punto.

La legge disciplina infine l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società professionale: esso va svolto solo dal socio professionista designato dal cliente; in mancanza di questa designazione, la scelta del professionista è effettuata dalla società e deve essere comunicata per iscritto al cliente. Ma sul punto la legge preannuncia un regolamento attuativo del ministro dello Sviluppo economico.

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