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Questo articolo è stato pubblicato il 14 novembre 2011 alle ore 14:38.

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La legge di stabilità abroga la vecchia legge 1815/1939 e cioè l'obbligo all'esercizio associato della professione nella forma dello studio associato e il divieto di adottare la forma societaria. Ciò non significa, però, che venga meno la possibilità per i professionisti di continuare ad aggregarsi in studi associati. Si pone così il problema di scegliere quale sia la forma organizzativa più opportuna nel caso concreto. Anzi, è da presumere che, almeno in un primo periodo, non ci sarà la corsa a costituire società professionali perché gli studi associati sono strutture molto più "leggere", con costi inferiori e flessibili. Ad esempio:

a) non c'è necessità di un formale atto costitutivo né di una sua iscrizione nel Registro imprese (la scrittura privata autenticata serve solo per ripartire gli utili in misura diversa da una loro divisione per teste);
b) la nomina di organi amministrativi o di controllo è una necessità (di fatto, non di diritto) negli studi di dimensioni maggiori, altrimenti se ne fa a meno;
c) gli studi associati non hanno bisogno, come le Srl e le Spa, di dotazioni patrimoniali minime, sia in sede di costituzione sia durante la loro esistenza;
d) l'ingresso e l'uscita dei "soci" sono eventi privi di formalismi così come non vi sono formalità per le eventuali "elezioni" di cariche interne, negli studi più grandi;
e) non vi sono limiti alla distribuzione infrannuale di acconti di utili;
f) non vi sono obblighi di redazione di bilanci né di un loro deposito al Registro imprese (anzi, la pubblicità dei ricavi che deriverebbe dall'obbligo di deposito del bilancio non a tutti farebbe piacere).

Il fisco
C'è poi il nodo tributario, su cui la nuova legge è completamente silenziosa: dovrà essere tempestivamente chiarito che le varie forme associative dell'attività professionale non potranno farsi concorrenza sotto il profilo della loro convenienza fiscale e che quindi le modalità di determinazione del reddito professionale conseguito da uno studio associato (e la conseguente tassazione dell'utile d'esercizio) sono identiche a quelle del reddito conseguito da una Srl professionale. C'è già un precedente, e basta sfruttarlo: è la risoluzione 118 del 28 maggio 2003, che qualificava come reddito di lavoro autonomo, da determinare quindi con il principio di cassa, quello conseguito dalla società tra avvocati di cui al Dlgs 96/2001.

L'evoluzione della forma
La possibilità di esercitare la libera professione in forma societaria pone il problema dell'evoluzione in forma societaria dell'attività professionale già esercitata in forma individuale o in forma di studio associato.
A parte il caso della cessione dello studio professionale a una società (operazione sulla quale non vi dovrebbero essere dubbi: si veda la Cassazione 2860/2010), per passare da studio associato a società si può pensare anzitutto a una operazione di trasformazione, ma con la necessità di dover equiparare lo studio associato a una società semplice (si veda ad esempio la Cassazione nella sentenza 16500/2004).

Più in salita pare la strada della trasformazione eterogenea progressiva (da ente non societario a società di capitali) perché l'articolo 2500-octies del Codice civile prevede come possibile punto di partenza solo «i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni», e quindi (sempre che si tratti di una elencazione esaustiva) un perimetro nel quale le associazioni professionali non sarebbero comprese.

Si può poi pensare a un conferimento dello studio individuale o dello studio associato in una società, con l'esito che il professionista singolo o i soci dello studio associato divengono soci della Stp conferitaria. Questa operazione, civilisticamente un po' dubbia, ha però di recente avuto un avallo fiscale: nella circolare delle Entrate 8/E/2009 (risposta 1.3) e nella risoluzione 177/E del 2009 l'Agenzia ha dettato le condizioni in presenza delle quali non si forma in questi casi alcuna plusvalenza fiscalmente rilevante.

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