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Questo articolo è stato pubblicato il 15 novembre 2011 alle ore 11:12.

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La società fra professionisti applicherà il regime fiscale in base alla natura giuridica. L'articolo 10, comma 3 delle legge di stabilità, consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali secondo i modelli societari regolati dal codice civile (libro 5°, titoli 5° e 6°). Quindi va bene qualsiasi modello societario a condizione che la denominazione contenga l'indicazione di società tra professionisti. Si potrà scegliere fra l'associazione professionale o la società semplice: la società in nome collettivo o in accomandita semplice; la società di capitali; la società cooperativa.
I criteri di determinazione del reddito e della base imponibile Irap sono differenti: questo sempre che non si faccia riferimento a quanto già previsto per le società di avvocati (si veda l'articolo sopra). Per la associazione professionale o per la società semplice segue i criteri previsti per i professionisti persone fisiche. In sostanza il reddito si determina con il criterio di cassa (ad eccezione di ammortamenti, leasing, spese manutenzione immobili e Tfr); sui compensi percepiti scatta la ritenuta d'acconto del 20 per cento. Non è deducibile il costo dell'acquisto di immobili strumentali. Le eventuali perdite si deducono esclusivamente nel periodo d'imposta.

Nella società in nome collettivo o in accomandita semplice il reddito è determinato secondo le regole del reddito d'impresa. Quindi ricavi e costi sono deducibili per competenza (i servizi sono rilevanti alla data della ultimazione della prestazione). Sui compensi non viene applicata la ritenuta d'acconto. Gli immobili strumentali, se vengono intestati alla società, rientrano nella sfera d'impresa, l'ammortamento è deducibile ma anche la plusvalenza è tassabile in caso di cessione o di assegnazione. Le perdite, che come i redditi vengono imputate ai soci, si deducono interamente nel periodo di imposta se la società è in contabilità semplificata, oppure nei cinque anni successivi, ma entro il perimetro dei redditi d'impresa, se la società è in contabilità ordinaria. La scelta della società di capitali genera una forte differenza nell'assolvimento delle imposte, essendo dovuta l'Ires. Il reddito è determinato secondo le regole del reddito di impresa. Dopo l'assolvimento dell'imposta sulle società, nella distribuzione dei dividendi i soci pagano l'Irpef nella misura del 20%, oppure sul 49,72% per le partecipazioni qualificate. Anche in questo caso la società non subisce la ritenuta d'acconto sui compensi percepiti. Vi sono limitazioni nella deducibilità degli interessi passivi (entro il 30% del reddito operativo lordo) e le perdite sono deducibili illimitatamente nel tempo, ma nei limiti del 80% del reddito imponibile. La società cooperativa usufruisce di agevolazioni fiscali. Se la coop opera prevalentemente con i soci il reddito accantonato a riserva concorre a formare il reddito imponibile soltanto nella misura del 43 per cento. Però di fatto la cooperativa chiude la gestione in pareggio e l'avanzo economico viene accreditato ai soci che lo tassano personalmente come reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo. In questo caso il reddito è imputato ai soci che quindi applicano il regime fiscale delle persone fisiche.

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