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Questo articolo è stato pubblicato il 10 gennaio 2012 alle ore 17:33.

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In maniera specifica, la novità è contenuta nell'articolo 24, comma 19 del decreto legge 201/2011, dove viene stabilito che «All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse».
Quello che bisogna capire è se i requisiti: 65 anni di età e 20 anni di contributi per l'accesso alla pensione di vecchiaia sia per gli uomini che per le donne, e 40 anni di contributi per l'accesso alla pensione di anzianità, rimarranno ancora tali o subiranno delle modifiche in seguito a quanto previsto per le pensioni di vecchiaia e anticipata dal decreto legge 201/2011.
Aldo Forte

In seguito alla morte di mio marito, ho diritto alla pensione di reversibilità. Lavoro, da quello che ho sentito dire dovrei avere delle riduzioni. Anche mio figlio minorenne sarà contitolare; la riduzione viene superata con la sua presenza?
La pensione ai superstiti liquidata a decorrere dal 1° settembre 1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi. In particolare, la riduzione è del 25% dell'importo, se il titolare possiede un reddito superiore a 3 volte in minimo annuo, del 40% se il reddito è superiore a 4 volte il minimo annuo e del 50% se il titolare possiede un reddito superiore a 5 volte il minimo annuo. Tale riduzione però, non si applica nel caso in vi sia la presenza di contitolari, come nel caso in esame.
Aldo Forte

Sto riscattando la laurea in Economia e commercio, ho 54 anni e ho 30 di lavoro in un istituto di credito. Al secondo anno del corso di laurea ho assolto al servizio di leva come ufficiale di complemento(15 mesi) con compiti operativi gravosi, lontano dalla sede universitaria e conseguente impossibilità di poter sostenere tutti gli esami universitari previsti. Per questo motivo però posso riscattare solo una parte del corso di laurea (2,8 anni e non più 4) dato che per il periodo militare ci sono i cosiddetti "contributi figurativi". Che differenza c'è tra assolvere al servizio di leva mentre si consegue la laurea e assolvere prima al servizio di leva e successivamente conseguire la laurea, quando gli anni totali impiegati sono sempre cinque?
Se il lettore ha assolto il servizio di leva durante gli anni universitari, questi ultimi possono essere riscattati se non coperti da altra contribuzione. Di conseguenza, è esatto poter riscattare solo gli anni del corso di laurea non coperti anche da altra contribuzione, come in questo caso, del servizio di leva. Se avesse fatto il militare dopo o prima degli anni di corso di laurea, avrebbe pouto riscattare la laurea completamente.
Aldo Forte

Sono un ufficiale dell'esercito con 36 anni di anzianità contributiva. Avendone i requisiti avevo presentato domanda di esonero al 50% dello stipendio. La mia amministrazione ha respinto la domanda per l'anno in corso. È vero che il decreto Monti ha abrogato l'istituto dell'esonero?
No. L'articolo 24, comma 20 della legge 214/2011 (manovra Salva Italia) stabilisce che, in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, tra le quali è inserito l'istituto dell'esonero, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo.
Aldo Ciccarella

Sono un ispettore della Polizia di Stato. Volevo sapere che cosa cambia dal punto di vista previdenziale per il settore sicurezza.
L'articolo 24, comma 18 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (manovra "Salva Italia") ha previsto, per il personale militare e del comparto sicurezza, che, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, saranno adottate delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.
Aldo Ciccarella

Con l'accorpamento dell'Inpdap al Super Inps, il trasferimento dei contributi versati all'ente così soppresso, vengono, automaticamente e senza onere alcuno, conferiti all'Inps e hanno validità a tutti gli effetti?
La soppressione dell'Inpdap e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, riguarda esclusivamente l'organizzazione dell'Ente. Quindi, in attesa di conoscere la definizione delle modalità di passaggio delle funzioni relative alla previdenza dei dipendenti pubblici all'Inps, le normative pensionistiche rimangono separate, con distinzione dei rispettivi contributi previdenziali.

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