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Questo articolo è stato pubblicato il 10 gennaio 2012 alle ore 17:32.

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Sono stato dipendente di banca dall'agosto 1973 sino a marzo 2009. Dal mese di aprile 2009 ricevo mensilmente l'assegno straordinario a cura dell'Inps fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico 1° gennaio 2014 (data di pensionamento vigente al momento della firma dell'accordo di adesione al fondo di solidarietà). Cosa mi succederà?
Per l'applicazione della normativa precedente quella introdotta dalla manovra Monti (accesso al diritto e decorrenza) il lettore deve rientrare nel numero dei beneficiari che un decreto interministeriale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 214 (28 dicembre 2011), stabilirà.
Giuseppe Rodà

Sono un dipendente privato e compirò 65 anni il prossimo aprile. Lavoro e ho i versamenti dei contributi dal 19 ottobre 1967, di cui dal 1° febbraio 1991 come dirigente. Come impatta su di me la nuova riforma per l'età pensionabile e quali sono le conseguenze per me dall'entrata in vigore del sistema contributivo? Volendo continuare a lavorare, ho degli impatti negativi o positivi?
Dal 1° gennaio 2012, a tutti si applica il sistema contributivo pro-rata. Di conseguenza, anche per lei per la parte di contribuzione dal 1° gennaio 2012 in poi, la pensione sarà liquidata con l'applicazione del sistema contributivo.

Due anni fa sono stato autorizzato alla prosecuzione volontaria dell'attività lavorativa. Ho versato contributi per meno di un anno, poi ho dovuto interrompere perché sto lavorando con un contratto a progetto e quindi verso i contributi nel fondo a gestione separata. Ho già maturato 36 anni di contributi, nel 2014 compirò 61 anni e raggiungerò quindi quota 97. Rientro tra coloro che potranno aspirare (nel limite dei 65.000) a mantenere le regole precedenti?
Se lei ha ottenuto l'autorizzazione ai versamenti volontari prima del 4 dicembre 2011, come sembra, rientra tra i potenziali esentati dalle nuove regole, articolo 24, comma 14, del decreto Monti 201/2011. Ma si dovrà aspettare l'emanazione di un decreto ministeriale che fissi il limite numerico di coloro che rientrano tra le deroghe. Infatti, non esiste un numero preciso, perché in una prima versione del decreto era scritto 50 mila, poi si era parlato di 65 mila, ma il numero esatto deve essere ancora fissato.

Lavoro nella scuola e ho 59 anni con 33 anni di contributi.
Sono attualmente nel misto. Vorrei sapere quando potrò andare in pensione con la legge dei 57 anni di età e 35 di contributi, e soprattutto se basterà che presenti al momento della richiesta di pensionamento ( penso a gennaio del 2013 con abbandono del posto di lavoro dallo stesso settembre ) formale diritto d'opzione per il solo sistema di calcolo contributivo (non avendolo mai esercitato precedentemente). Prima dell'attuale riforma, avevo in mente di riscattare a pagamento tre mesi per ottenere al 31 dicembre 1995 i 18 anni di contributi per una pensione più sostanziosa, grazie a una disposizione di legge previste per le donne, ma alla luce del mio intendimento di optare per il solo sistema di calcolo contributivo, per andare in pensione prima, vi chiedo se l'operazione di riscatto è a questo punto superflua e/o ininfluente per la determinazione dell'assegno previdenziale.

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