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Questo articolo è stato pubblicato il 17 gennaio 2012 alle ore 18:43.
2.C6, classe 1, 11 m², rendita cat. 40,90
3.C6, classe 1, 11 m², rendita cat. 40,90
4.C6, classe 1, 11 m², rendita cat. 40,90
5.C6, classe 1, 18 m², rendita cat. 66,93
Si prende la rendita catastale di tutti i 5 immobili la si moltiplica per 1,05 poi per 160 e su quelli si applica l'aliquota prima casa (0,4%) per l'abitazione e una pertinenza. Per le altre si applica l'Imu con l'aliquota fissata dal comune per le abitazioni diverse dalla prima (aliquota base dello 0,76%).
Come verrà considerata, in termini di nuova tassazione la prima casa - non adibita ad abitazione principale - ma concessa in comodato d'uso ad un figlio?
Come seconda casa, in quanto per l'aliquota ridotta prima casa occorre avere la residenza anagrafica nell'immobile.
I miei genitori sono proprietari, per il 50% ciascuno, di un immobile, attualmente seconda casa. Lo cederebbero a me con un comodato d'uso gratuito. Questo immobile diventerebbe per me prima casa. Devo pagare l'Ici?
La casa concessa in comodato a un figlio non evita l'applicazione dell'Imu con l'aliquota prevista per la seconda casa (0,76%). L'unico modo è la vendita o donazione al figlio.
In qualità di comodatario sto ristrutturando un immobile di mia madre per adibirlo alla mia abitazione principale (non possiedo alcun immobile), al termine della ristrutturazione verrà fatta la variazione della categoria catastale.
Pongo i seguenti quesiti:
1)come verrà calcolata l'Imu sull'immobile che mia madre mi ha concesso in comodato d'uso?
2)verrà considerata seconda casa in capo a mia madre?
3)se la è sì al punto 2) cosa mi suggerite di fare ?
L'immobile concesso in comodato non ha nessun trattamento di favore. Pertanto si rende applicabile l'Imucome seconda casa con l'aliquota ordinaria dello 0,76%. I comuni hanno facoltà di aumentare o ridurre l'aliquota (sino a un massimo di 0,3%). Per ridurre il peso fiscale si può solo vendere al figlio la casa ovvero concederla in locazione (il comune ha la facoltà di applicare l'aliquota per la prima casa anche per i fabbricati locati ).
Mia madre possiede la sua abitazione principale (categoria catastale A/3) e possiede un secondo immobile
(categoria catastale C/2 e C/6 fabbricato oggi di pertinenza della abitazione principale) che mi ha concesso in comodato d'uso tramite la sottoscrizione nel 2010 di un contratto di comodato d'uso registrato alla Agenzia delle Entrate.
Per i fabbricati concessi in locazione è prevista la facoltà del comune di ridurre l'aliquota dell'Imuallo 0,4% anziché dello 0,76%. Ciò non vale per i contratti di comodato. Pertanto nel caso di specie non trattandosi di immobile utilizzato di fatto come pertinenza (dato in comodata ad altro fabbricato), si applica l'Imu con l'aliquota ordinaria (0,76%).
Sono proprietaria di una casa nel comune di Roma dove però risiedono i miei genitori e non ho altri immobili a me intestati, come dovrò calcolare l'Imu come prima o come seconda casa?
Come seconda casa. L''immobile in cui non si risiede anche se concesso in comodato ai genitori e anche se non si possiedono altre abitazioni, ha lo stesso trattamento della seconda casa. Quindi si applica l'aliquota ordinaria dello 0,76% (con facoltà del Comune di aumento o riduzione dello 0,3%).
Per quanto concerne gli immobili concessi in uso gratuito a familiari, la manovra Monti ha abrogato la disposizione che consentiva di assimilare all'abitazione principale tali immobili. Quindi i comuni non hanno nessuna possibilita' ad esempio di equiparare i suddetti immobili all'abitazione principale neanche a livello di regolamento imu? Tale in quanto nelle vostre risposte del 08-12-2012 da una parte si dice che tali immobili scontano obbligatoriamente il 7,6 per mille e in due risposte invece indicate che i comuni possono operare delle delibere agevolative.
Effettivamente l'immobile in cui non si risiede anche se concesso in comodato ai figli ha lo stesso trattamento della seconda casa. Quindi si applica l'aliquota ordinaria dello 0,76%. I comuni nell'ambito della propria potestà regolamentare potranno prevedere un trattamento di favore per fattispecie da loro ritenute meritevoli di tutela e tra queste anche per le case in uso gratuito ai figli. Ma si tratta di una mera facoltà (e non di un obbligo del legge) che potrebbe essere stabilita con il regolamento IMU del comune.
Sono comproprietario, assieme ai miei fratelli, di altra abitazione, sita sempre in comune della provincia di Bologna, ricevuto per eredità e assegnato in comodato d'uso gratuito a mio padre che vi abita; in base alle vecchie disposizioni sull'Ici ed al relativo regolamento comunale in materia, su questo immobile non eravamo tenuti al pagamento della vecchia Ici, il mio dubbio e se anche le nuove disposizioni sull'Imu prevedono la possibilità per i comuni di confermare l'esenzione per questa fattispecie.
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