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Questo articolo è stato pubblicato il 17 gennaio 2012 alle ore 18:34.
Possiedo, attraverso una società semplice (mia moglie è socia), una seconda casa non più da noi utilizzata da anni e quindi locata a terzi.
L'inquilino è moroso da 16 mesi e le azioni per lo sfratto (già ottenuto) e relativo rilascio vanno a rilento.
La casa deve essere considerata a disposizione o locata, pur senza generare reddito?
La casa in linea di principio non può essere considerata a disposizione, ai fini Irpef. Sempre ai fini Irpef inoltre i canoni non percepiti non si dichiarano dalla data della conclusione del procedimento giurisdizionale di sfratto per morosità. Per i canoni dichiarati e tassati prima di tale data, non percepiti, si ha diritto ad un credito d'imposta pari all'Irpef a essi relativa.
Con la ex Ici i fabbricati inagibili avevano un abbattimento del 50%. Che cosa cambia ora con la manovra Monti?
Per gli immobili inagibili è dubbia la spettanza della riduzione a metà dell'imposta, considerato che la relativa disposizione Ici non è stata richiamata. Una soluzione potrebbe consistere nel richiedere un aggiornamento di rendita catastale all'Ufficio del territorio, al fine di tener conto della effettiva situazione dell'immobile. Se il fabbricato non può avere una rendita catastale non sarà soggetto neppure all'Imu.
Sono divorziata. Mio figlio è residente in casa con me. La casa è di mia proprietà. Il mio ex coniuge ogni anno dichiara al fisco il figlio a carico suo al 50 per cento, poichè gli paga le tasse universitarie, e cosi mi costringe a dichiarare anche a me il figlio a mio carico al 50 per cento. Tuttavia il padre non versa alcun mensile per il figlio. Cosi è stato specificato nel divorzio. Ora io potrò detrarre per l'IMU il figlio a carico mio o dovrei sempre dire al 50 ?
La detrazione ulteriore di 50 euro spetta per i figli a cario che abbiano dimora e residenza nell'abitazione. In tal caso pertanto la detrazione compete interamente e solamente al genitore proprietario con cui il figlio risiede
Sono proprietaria di un appartamento in cui non risiedo e che non è affittato. Vivo con mio marito e i miei figli in un altro appartamento a lui intestato. I figli sono a carico al 50%. Se sposto la mia residenza nel mio appartamento, avrò diritto alla detrazione per i figli sul calcolo Imu?
No. Per l'abitazione principale l'aliquota Imu è pari allo 0,4% (con facoltà del Comune di aumento o riduzione dello 0,2%), con una detrazione fissa di 200 Euro. La detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (con dimora e residenza nell'abitazione), fino ad un massimo di 400 euro. Pertanto se la residenza vien spostata nella casa a disposizione, l'ulteriore detrazione di 50 euro spetta al solo genitore con cui i figli convivono (residenza anagrafica). Lo spostamento della residenza della moglie consente comunque l'applicazione dell'aliquota per la prima casa. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, infatti, l'aliquota è fissata allo 0,76% (con facoltà del Comune di aumento o riduzione dello 0,3%).
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