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Questo articolo è stato pubblicato il 21 gennaio 2012 alle ore 14:35.

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1. I progetti di dragaggio di acque interne, di transizione, portuali e marino costiere sono predisposti in modo da minimizzare i rischi per l'ambiente e da evitare che le attività in essi previste possano pregiudicare la bonifica del sito. Tali progetti, ad esclusione di quelli finalizzati a mantenere ovvero ripristinare la profondità normale e stabilita del canale di accesso al porto, sono redatti in conformità all'apposito modello approvato con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono approvati dalla competente autorità entro il termine di 30 giorni dal ricevimento degli stessi.

2. Nel caso di progetti presentati da Autorità portuali, l'approvazione avviene d'intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale per i quali sia stato redatto il progetto preliminare di bonifica, le aree i cui sedimenti siano risultati caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale sono da intendersi restituite agli usi legittimi.

3. I provvedimenti di approvazione dei progetti di cui al comma 1 producono gli effetti previsti dall'articolo 242, comma 7, e dall'articolo 252, commi 6 e 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. I sedimenti da dragare sono sottoposti agli accertamenti analitici effettuati nel sito in base alle disposizioni fissate con decreti in vigore del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel caso in cui i risultati di tali accertamenti superino i valori di qualità fissati sulla base dei piani di gestione dei singoli corpi idrici, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto di bonifica nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In tal caso il progetto di dragaggio è approvato dalla Regione territorialmente competente. Nel caso in cui i dragaggi interessino in tutto o in parte aree comprese nel perimetro di siti di bonifica di interesse nazionale il progetto è approvato dal ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio ovvero di bonifica di acque interne, di transizione, portuali e marino-costiere ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:

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