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Questo articolo è stato pubblicato il 23 gennaio 2012 alle ore 15:43.

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La nuova legge prevede che tutte le società comunichino quale persona fisica utilizza un bene intestato alla società. La mia s.a.s. (società, agenzia di commercio) ha intestate due vetture: una BMW che scarica al 80% secondo norma di legge e una Toyota che scarica al 40 % sempre legalmente.
Secondo la nuova disposizione, sembra che ci siano degli aggravi sia per la società che concede il bene in uso che per i soci che lo utilizzano. Tengo a precisare che faccio il rappresentante di commercio e che l'auto (BMW) è indispensabile per lavorare. Come mi devo regolare?

Premesso che la norma cui il quesito fa riferimento non è il decreto salva Italia (Dl 201/11) ma la manovra di Ferragosto (Dl 138/11, articolo 2), va detto che le novità riguardano solo l'utilizzo del bene aziendale da parte di soci o di persone estranee all'azienda quali sono i familiari dell'imprenditore. Non risulta che vengano fatte differenze in base alla tipologia aziendale, in quanto si riferisce genericamente alle imprese e quindi vi rientra anche l'imprenditore individuale.
Il socio o il familiare saranno tassati qualora non paghino all'azienda il corrispettivo per l'uso del veicolo o ne paghino solo una parte. In sostanza, il loro reddito imponibile sarà aumentato di una cifra corrispondente al beneficio ricevuto con l'utilizzo del bene, quantificato in riferimento a quanto costa normalmente il noleggio di un veicolo similare.
In ogni caso, si tratta di un meccanismo la cui applicazione richiederà ancora tempi lunghi: occorrerà segnalare l'utilizzo del bene da parte del soggetto estraneo. Si riportano qui di seguito i commi dell'articolo 2 del Dl 138/11 che hanno istituito il meccanismo.
"36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.
36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
36-septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
omissis
36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies".

Possiedo una automobile 3200cc del 2003. Il commercialista mi ha consigliato di venderla perché, sostiene, potrebbe arrivarmi una cartella esattoriale. È vero?
Il nuovo redditometro non ha effetti così immediati e definiti (è ancora in fase di approntamento) e comunque in casi come questo appare come uno strumento "cieco" perché non tiene conto del reale valore del bene. In caso di accertamento, quindi, ci sarebbe di che discutere: una vettura di quel tipo sarebbe davvero significativa se nuova, mentre ora ha un valore assolutamente compatibiile con un reddito di 50mila euro. Sono considerazioni che possono essere utilmente portate in caso di eventuale contenzioso.

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