Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 15 marzo 2012 alle ore 17:56.

My24

< Torna indietro

Con la circolare 37 di ieri l'Inps ha fornito indicazioni per quanto concerne le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di fine servizio e fine rapporto relativi agli iscritti alle casse gestite dall'ex Inpdap. In particolare sono state fornite indicazioni su equo indennizzo e pensione privilegiate. L'articolo 6 del Dl 201/2011 ha abrogato gli istituti dell'accertamento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all'Inail, mentre, ai fini che qui interessano, il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata continuano a essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del Dl (6 dicembre 2011) nei confronti del comparto sicurezza e delle Forze armate. La normativa previgente continua a esplicare i suoi effetti anche per i procedimenti di riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011; nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione; nelle ipotesi di procedimenti avviabili d'ufficio relativi a eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.

L'introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 determina per il personale militare, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, la cui pensione veniva calcolata con il sistema retributivo il venir meno dell'accesso al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva, salva l'ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento. In attesa che venga emanato il regolamento per l'armonizzazione (si veda anche l'articolo sotto) dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, nei confronti del personale delle Forze Armate, del comparto sicurezza e dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali continuano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione che il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011. Venendo meno, dal 1° gennaio 2012, sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età per chi non ha già maturato tale requisito a fine 2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima, alle cessazioni con 40 anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del Dl 138/2011), per il pagamento delle prestazioni di fine servizio. Pertanto, per il personale interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione e che cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non possono essere messi in pagamento prima di 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro. La circolare n. 2/2012 della Funzione pubblica ha, poi, precistato che i lavoratori che hanno maturato i requisiti per l'uscita dal posto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 non potranno restare in servizio oltre i 65 anni di età.

< Torna indietro

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi