Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:28.

My24

2.All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "e altamente qualificata," sono aggiunte le seguenti: "non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico".
3.All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente periodo: "Le medesime società applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi".

1. Al fine di garantire la sicurezza informatica, assicurare l'omogeneità dei sistemi informativi pubblici e promuovere la razionalizzazione della spesa pubblica in materia informatica, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipula apposita convenzione con il Ministero dell'Economia e delle finanze per la gestione, anche per il tramite di propria società in house, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Con la citata convezione sono regolati la durata, i compiti, le modalità operative e gestionali del servizio ed è assicurata la copertura dei relativi costi.

2. L'indirizzo, la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 1, sono esercitati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
. All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 al secondo periodo, dopo le parole "gli obblighi" sono aggiunte le seguenti parole: "e le facoltà" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"; dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento

Shopping24

Dai nostri archivi