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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:28.

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1. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2007, n. 222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall' autorità soppressa, sono attribuiti alla direzione marittima di Reggio Calabria le funzioni ed i compiti già affidati all'Autorità Marittima dello Stretto ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello Stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008 e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito l'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'autorità soppressa, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. I permessi fruiti ai sensi dell'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto dai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ad esclusione di quelli richiesti per patologie del dipendente stesso o per l'assistenza ai figli o al coniuge, sono retribuiti al 50% ferma restando la contribuzione figurativa.

All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni

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