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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:28.

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2. Gli enti locali adeguano i loro ordinamenti sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 1. Le medesime disposizioni valgono in ogni caso come principi di coordinamento della finanza pubblica nei riguardi delle regioni, che provvedono ad adeguarvisi secondo i rispettivi ordinamenti.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC ed è istituita la Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA, VAS e AIA che, a decorrere dal suo insediamento, subentra nello svolgimento delle funzioni già attribuite alle Commissioni soppresse e nei procedimenti in corso di trattazione presso di esse.

2. La Commissione unica, di cui al comma 1, è composta da 50 esperti. L'incarico dei componenti delle Commissione unica è di durata triennale, rinnovabile una sola volta. La Commissione è presieduta, a titolo gratuito, dal Direttore generale competente in materia di valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede alla programmazione dei lavori. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento della Commissione.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i componenti della Commissione unica sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra soggetti dotati di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, mediante valutazione dei curricula. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina dei componenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione, in ogni caso non superiore all'ottanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, composto da una parte a titolo di compenso per l'attività istruttoria VIA-VAS ed una parte a titolo di compenso per l'attività istruttoria AIA, nel limite delle risorse annualmente disponibili ai sensi del comma 7. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, il trattamento economico spettante ai componenti della Commissione unica è pari all'ottanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, a valere sulle risorse di cui al comma 7.

5. A decorrere dall'insediamento della Commissione unica, sono abrogati gli articoli 8, ad esclusione del comma 4, e 8-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rispettivamente modificati e integrati dall'articolo 2, comma 5, lettera b), e comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, nonché gli articoli 9, fatta eccezione per i commi 4 e 6, e 10 del DPR n. 90 del 2007 ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto disposto dal presente articolo.

6. Sino all'insediamento della Commissione unica di cui al presente articolo, per lo svolgimento delle attività sinora di competenza, rispettivamente, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, queste ultime continuano ad operare, in deroga alla soppressione di cui al comma 1 del presente articolo. Le denominazioni "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS" e "Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC", ovunque ricorrano, sono sostituite con la denominazione "Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA, VAS e AIA".

7. Alla copertura degli oneri per il funzionamento della Commissione unica, per l'effettuazione delle procedure VIA, VAS e AIA e per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e le conseguenti necessità logistiche ed operative, nonché per l'effettuazione dei rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente per la copertura degli oneri per le procedure VIA-VAS e AIA.

8. La verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale è effettuata dall'ISPRA. Per la copertura degli oneri per le verifiche tecniche, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa copertura integrale degli oneri di funzionamento della Commissione con le modalità di cui al comma 7, provvede a trasferire all'ISPRA le ulteriori risorse resesi disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'ISPRA programma le attività di verifica nel limite delle risorse rese disponibili dal Ministero e rendiconta le attività svolte con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2010, n. 123.

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