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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:28.
.. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare entro il 28 febbraio 2013, adotta misure a carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei Servizi di Assistenza Sanitaria.
2. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2013..
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.618, per la parte non abrogata dal comma 6, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 4 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e province autonome, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini stranieri in Italia, da regolarsi in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza è abrogata la lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
4. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 6, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.
5. Le modalità applicative dei commi da 4 a 7 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.
6. Dall'attuazione del presente articolo sono previsti risparmi di spesa quantificati in € 22.000.000 per l'anno 2013, € 30.000.000 per l'anno 2014 ed € 35.000.000 a decorrere dal 2015.
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