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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:28.

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b) all'art. 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2 ter, Il provvedimento che accoglie la domanda proposta per far valere il diritto di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 è esente dall'obbligo della registrazione.».
All'articolo 91 del codice di procedura civile, il quarto comma é sostituito dal seguente comma: «I compensi liquidati dal giudice e posti carico del soccombente non possono superare il valore effettivo della causa. I compensi non comprendono le spese.».

All'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) il comma 2 é sostituito dal seguente comma:
«2. Con decreto del Ministro della giustizia .e dei Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate:
a)le prestazioni previste al comma 1, le modalità ed i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;
b).il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.»;
b) il comma 4 è abrogato.

All'articolo 22, terzo comma, del regio, decreto 27 novembre 1933, a 1578 le parole «due titolari e ne supplenti sono magistrati, con qualifica non. inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superidre.» sono sostituite dalle seguenti parole: «un titolare e un supplente è un magistrato in pensione o in servizio, almeno di terza valutazione di professionalità; due titolari e due supplenti sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche ‘presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.».

All'articolo 1 della legge. 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 294-bis e' sostituito dal seguente comma: «294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata ì fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89 di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri»

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