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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:28.
e) al comma 12, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente "Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della giustizia ed il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili ed amministrativi in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronunzia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia.";
f) il comma 13 è sostituito dal seguente "Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, e l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa provvedono al riparto delle somme di cui ai commi 11 e 11-bis tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui ai commi 11 e 11-bis e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.".
g) al comma 14, primo periodo, dopo le parole "di cui al comma 10" sono inserite le seguenti: ", secondo periodo".
h) al comma 15, le parole "del decreto di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti "dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis".
2. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 1 lettera a), è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.
3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 1, lettera a), e 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, come introdotto dal comma 1, lettera b), terzo alinea.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai ricorsi notificati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
…. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da … a ….
… L'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 del 1967, e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere dall'anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui.
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