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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:28.

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1. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medico collegiale al fine di accertare il recupero dell'idoneità all'insegnamento. In caso di esito favorevole l'interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente.

1. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e dell'economia e delle finanze, sentito l'Inps, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

1. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole "può riservare" sono sostituite dalla seguente: "riserva" e dopo le parole "alle esigenze della stessa" sono inserite le seguenti: "risorse finanziarie non inferiori a tre milioni di euro".

1. Per l'anno scolastico 2012-2013 l'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene a titolo gratuito, nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

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