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Questo articolo è stato pubblicato il 22 ottobre 2012 alle ore 07:51.

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PAGINA A CURA DI
Giacomo Albano
Alessandro Pacieri
Le nuove regole per le perdite su crediti sono in vigore da qualche mese, ma restano ancora da chiarire almeno cinque aspetti operativi per poter applicare le norme del Dl 83 e dalla legge di conversione 134/2012.
L'articolo 101, comma 5, del Tuir stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi «certi e precisi» e in ogni caso se il debitore è sottoposto a procedure concorsuali. Il Dl 83 ha introdotto nuove ipotesi in presenza delle quali gli elementi certi e precisi esistono per presunzione di legge:
equando il credito è di modesta entità ed è scaduto da sei mesi;
rquando il diritto alla riscossione è prescritto;
tlimitatamente ai soggetti Ias in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio a seguito di eventi estintivi.
Per i crediti di modesta entità e nuove disposizioni traggono probabilmente origine da precedenti pronunce di prassi (Rm 124/1976) che ne ammettevano la deducibilità a prescindere da altri elementi, in base a un giudizio di antieconomicità dell'azione di recupero. Tale principio è ora declinato nella nuova versione dell'articolo 101, comma 5, del Tuir che quantifica la modesta entità in un importo non superiore a 5mila euro per le grandi imprese (fatturato sopra i 150 milioni) e a 2.500 euro per le altre.
Un primo dubbio riguarda l'individuazione dell'esercizio di competenza fiscale per le perdite sui «minicrediti». Il decorso dei sei mesi dovrebbe rappresentare il momento a partire dal quale l'impresa creditrice, imputando la perdita a conto economico, ne ottiene la deduzione. Tuttavia se si dovesse dar seguito a un rigido orientamento della Cassazione secondo cui – nel caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali – le perdite su crediti sono deducibili esclusivamente nell'esercizio in cui la procedura concorsuale viene avviata (con la sentenza dichiarativa di fallimento Cassazione, 22135/2010), per i crediti di modesta entità tale momento coinciderebbe con il decorso dei sei mesi. Secondo questa tesi, in assenza di passaggio a perdita nell'esercizio in cui cadono i sei mesi, si perderebbe la competenza fiscale della perdita, cosicché la stessa potrebbe essere dedotta successivamente solo in presenza di altri elementi di certezza (procedure concorsuali, prescrizione, eccetera)
Tale principio, più volte contestato in dottrina (si veda, Aidc norma n. 172/2008), meriterebbe oggi un ripensamento da parte dell'amministrazione finanziaria o del legislatore, tanto più che il Ddl delega per la riforma fiscale prevede «l'introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti».

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario


Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO II - Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Capo II - Società ed enti commerciali

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