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Questo articolo è stato pubblicato il 22 ottobre 2012 alle ore 07:51.

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È bene ricordare che le perdite su crediti di modesto importo (così come quelle verso debitori in procedura) attengono pur sempre a fattispecie «valutative» che devono necessariamente acquistare una competenza civilistica prima che fiscale; la norma fiscale, pur introducendo una presunzione assoluta di certezza della perdita, non può che rinviare l'effettiva determinazione temporale e quantitativa a un'analisi che gli amministratori devono effettuare caso per caso, in base agli elementi a loro disposizione. Così il decorso dei sei mesi rappresenterà solo il dies a quo per rilevare la perdita in bilancio e ottenerne la deduzione. Diversamente si costringerebbe l'organo amministrativo a «inquinare» il bilancio, per garantirsi la deduzione fiscale, rilevando perdite su crediti che, secondo il suo prudente apprezzamento, tali non sono.
Altro tema è la verifica del limite quantitativo, nelle ipotesi in cui l'impresa vanti nei confronti di un medesimo debitore una pluralità di crediti. Qui il dato letterale della disposizione, che fa riferimento al credito e non al debitore lascerebbe pensare che il limite vada riferito al valore nominale del singolo credito (singola fattura), al lordo di rettifiche: sia perché sono le singole prestazioni a far sorgere i singoli crediti (seppur nei confronti di un unico debitore) sia perché è solo il singolo credito a possedere una propria e autonoma scadenza da cui far decorrere i sei mesi.
Quanto infine alle perdite su crediti prescritti, la questione relativa all'esercizio di competenza dovrebbe risolversi, questa volta sì, nella obbligatoria imputazione nell'esercizio in cui si verifica la prescrizione. Rimane tuttavia qualche dubbio circa l'automatismo. Occorre chiedersi infatti se, almeno per i crediti di importo rilevante, oltre alla certezza (la cui sussistenza in tal caso si presume) sia richiesto un più generale requisito di «economicità», se si considera che il credito si prescrive per inerzia del creditore.
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I punti da chiarire
LA COMPETENZA DEL PASSAGGIO A PERDITA
Andrebbe chiarito se dopo sei mesi dalla scadenza il credito va passato a perdita per avere la deduzione o se questo termine rappresenta solo il dies a quo
Il decorso del termine di sei mesi rappresenta il momento da cui si presume la sussistenza degli elementi certi e precisi per dedurre la perdita, ma la sua effettiva rilevazione va lasciata alla valutazione dell'impresa. Pertanto, il credito di modesto importo può essere stralciato in qualsiasi momento, dopo sei mesi dalla scadenza del pagamento, in base a una corretta valutazione dell'impresa sulle possibilità di recupero (si veda Aidc Milano con riferimento alle perdite su crediti da procedure concorsuali)

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario


Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO II - Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Capo II - Società ed enti commerciali

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