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Questo articolo è stato pubblicato il 22 ottobre 2012 alle ore 07:51.

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Secondo la Cassazione anche le perdite su crediti vanno dedotte nell'anno di competenza, che deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto. Poiché la nuova norma introduce un elemento di certezza e precisione, una volta decorsi i sei mesi dalla scadenza il credito andrebbe passato a perdita per operare la deduzione, pena l'indeducibilità negli esercizi successivi, almeno fino a quando non emergono altri elementi di certezza (procedure, prescrizione eccetera)
L'INDIVIDUAZIONE DEL CREDITO
La norma non stabilisce se il credito va individuato con riferimento alla singola fattura o alla posizione creditoria nel complesso
È necessario far riferimento al valore nominale, Iva inclusa, del singolo credito, e non alla complessiva posizione creditoria verso un determinato debitore. Solo il riferimento al singolo credito consente infatti di individuare una scadenza di pagamento del credito stesso. In caso di mancata emissione di fattura (ad esempio per prestazioni di servizi) bisognerà far riferimento alla data di maturazione del corrispettivo (ad esempio ultimazione della prestazione)
Per determinare la "modesta entità" del credito va fatto riferimento alla complessiva esposizione nei confronti di un determinato soggetto e quindi è necessario sommare tutte le fatture insolute (o i corrispettivi già esigibili) pendenti al termine dell'esercizio. Per individuare la decorrenza del termine dei sei mesi va invece fatto riferimento alla singola fattura o corrispettivo

LA DECORRENZA DELLA NORMA
Non c'è una norma transitoria che disciplini l'applicabilità
(o meno) delle nuove regole ai crediti sorti anteriormente
In assenza di espressa decorrenza o di regime transitorio, la norma riguarda tutti i crediti esistenti alla data del 12 agosto 2012 per i quali il termine di sei mesi scade dal 12 agosto o è scaduto in precedenza. La norma consentirebbe quindi di passare a perdita, e dedurre fiscalmente, tutti i crediti di modesto importo scaduti da oltre sei mesi presenti in contabilità alla data del 12 agosto, a prescindere da quando sono sorti
La nuova disciplina riguarda soltanto i crediti sorti (o, al limite, per il quale il termine di sei mesi è scaduto) a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche all'articolo 101 (12 agosto 2012). Per le posizioni pregresse, in assenza di una disciplina transitoria – come quella "per quinti" introdotta con il Dpr 917/86 per la deducibilità delle perdite in caso di procedure aperte prima del Tuir – continuano ad applicarsi le regole previgenti
I CREDITI GIÀ STRALCIATI
Non è chiaro se le nuove regole consentano di recuperare anche le deduzioni fiscali non operate su crediti già stralciati in precedenti esercizi
Le nuove ipotesi di certezza e precisione – crediti di modesta entità e, soprattutto, crediti prescritti – consentirebbero di recuperare la deducibilità delle perdite già imputate a conto economico negli esercizi precedenti. Le imprese pertanto dovrebbero ad esempio monitorare tutti i passaggi a perdita fiscalmente non rilevanti effettuati negli esercizi passati per operare la deduzione fiscale nell'esercizio in cui il diritto alla riscossione del credito si prescrive
Valgono le medesime considerazioni della fattispecie precedente. La nuova disciplina riguarda soltanto i crediti sorti a partire dal 12 agosto 2012. Per i crediti sorti anteriormente, in assenza di una disciplina transitoria, continuano ad applicarsi le regole previgenti. Ciò non impedisce il recupero delle perdite non dedotte sui passaggi a perdita dei precedenti esercizi, ma i requisiti di certezza e precisione andrebbero verificati in base alle vecchie regole
L'ECONOMICITÀ
Andrebbe confermato se per i crediti prescritti la deducibilità della perdita è riconosciuta a prescindere dall'economicità del comportamento
In conformità al dato letterale della norma, gli elementi certi e precisi sussistono sempre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall'entità del credito, che può essere anche di importo rilevante. In caso di prescrizione, pertanto, il diritto alla deducibilità della perdita prescinde da qualsiasi valutazione circa l'economicità del comportamento imprenditoriale che ha portato alla prescrizione del credito
Nonostante il dato letterale della norma, la deducibilità della perdita va sempre verificata nel contesto dei principi generali che governano la determinazione del reddito di impresa e pertanto, anche in relazione ai crediti prescritti, è necessario verificare se l'assenza di tentativi di recupero da parte del creditore, che ha portato alla prescrizione del diritto, possa essere inquadrata nell'ambito dei comportamenti antieconomici (soprattutto per i crediti di maggiori dimensioni)

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario


Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO II - Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Capo II - Società ed enti commerciali

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