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Questo articolo è stato pubblicato il 04 marzo 2013 alle ore 06:39.

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PAGINA A CURA DI
Antonio Iorio
Le norme anticorruzione rendono sempre più complessi i modelli organizzativi delle imprese, sia pubbliche, sia private. Con il rischio concreto – in caso di aggiornamento insufficiente – che i modelli non siano ritenuti idonei per prevenire le sanzioni previste dal decreto legislativo 231/2001.
La disciplina anticorruzione contenuta nella legge 190/2012 comporta conseguenze rilevanti per le imprese che intendono adeguarsi al sistema di prevenzione previsto dal Dlgs 231/2001. Si tratta infatti non solo di introdurre nei modelli e nelle conseguenti procedure le nuove condotte delittuose – attività di per sé già particolarmente complessa – ma anche di prevedere, quando ricorrono le condizioni, gli altri adempimenti contenuti nella legge 190/2012 e nei recenti decreti legislativi attuativi.
I nuovi reati che rilevano anche ai fini del Dlgs 231/2001 sono l'induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del Codice penale) e la corruzione tra privati (articolo 2635 del Codice civile).
Nel primo caso, potrà scattare la responsabilità della società, quando chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione e controllo dell'ente, o un soggetto sottoposto alla loro direzione o vigilanza, materialmente dà, o promette, denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.
Questo comporta, in caso di accertata responsabilità, la condanna a una sanzione pecuniaria che va da trecento a ottocento quote (potendo così arrivare fino a una sanzione pecuniaria di un milione e duecentomila euro, dato che ogni quota varia da 250,23 euro a 1.549,37 euro).
Nel caso della corruzione tra privati, la responsabilità della società scatta quando un soggetto operante al suo interno ha agito per corrompere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.
Di conseguenza, accertata la condotta illecita, l'impresa subirà una sanzione da duecento a quattrocento quote (o una sanzione massima pari a 600mila euro).
Per evitare queste sanzioni, non è sufficiente che i modelli si limitino a enunciare i nuovi delitti ma è necessario predisporre un sistema effettivo di prevenzione e controllo, collegato alla procedure aziendali, idoneo a evitare gli illeciti.
Sarà, dunque, opportuno procedere per stadi e definire:
- la mappatura delle aree a rischio;
- la mappatura documentata delle potenziali modalità di commissione degli illeciti nelle aree a rischio;
- la costruzione o l'adeguamento del sistema di controllo preventivo.

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