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Questo articolo è stato pubblicato il 15 aprile 2013 alle ore 06:43.

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A CURA DI
Massimo Sirri
Riccardo Zavatta
Non solo appalti. L'attenzione rivolta alla nuova responsabilità solidale per l'Iva (e le ritenute) nei contratti di subappalto, introdotta dall'articolo 13-ter del Dl 83/2012, non deve far dimenticare che esistono anche altre situazioni che stabiliscono un vincolo per il versamento dell'imposta e/o delle sanzioni in capo a soggetti diversi dal debitore naturale.
La responsabilità solidale sorge quando più soggetti sono tenuti in solido ad adempiere l'obbligazione (anche) tributaria. Secondo il Codice civile (articolo 1292), infatti, in presenza del vincolo di solidarietà ognuno dei coobbligati può essere tenuto all'adempimento integrale con conseguente liberazione degli altri. In via di principio, al coobbligato solidale che paga spetta il diritto di regresso per l'importo versato nei confronti degli altri obbligati. Esaminiamo i casi principali (per un elenco più dettagliato si rinvia alla grafica a lato).
Le merci «sensibili»
La norma di riferimento in materia di responsabilità Iva è rappresentata dall'articolo 60-bis, comma 2, del Dpr 633/1972. La disposizione prevede il coinvolgimento del cessionario di beni considerati «sensibili» al rischio di frode. Si tratta dei prodotti individuati dal decreto 22 dicembre 2005 (autoveicoli, telefoni, computer, animali vivi e carni), cui si affiancano, dal 4 dicembre dello scorso anno, quelli previsti dal Dm 31 ottobre 2012 (pneumatici e gomme).
Affinché operi la solidarietà dell'acquirente soggetto passivo (la disposizione non opera per gli acquisti dei privati) è comunque necessario che la cessione dei beni in questione sia effettuata a un prezzo inferiore al valore normale e che il cedente non abbia versato la relativa imposta (verifica tutt'altro che semplice, visto che l'Iva si liquida per masse e non operazione per operazione). Il cessionario, in questi casi, può evitare di essere chiamato in causa per il pagamento del tributo (la solidarietà non si estende alla sanzione) solo se fornisce la prova documentale che il minor prezzo dei beni rispetto a quello corrente è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o, ancora, sulla base di specifiche disposizioni di legge: questo potrebbe rappresentare un ulteriore profilo di possibile incompatibilità comunitaria, se si considera che la prova contraria della presunzione legale in esame non deve essere eccessivamente difficile da fornire (causa C-384/04).
In pratica, secondo l'amministrazione finanziaria (circolare 41/E/2005) aver corrisposto un prezzo inferiore al valore normale dovrebbe trovare riscontro oggettivo in ragioni diverse dal mancato pagamento dell'imposta da parte del cedente.

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