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Questo articolo è stato pubblicato il 15 aprile 2013 alle ore 06:43.

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I fabbricati
Senz'altro più ampia è la portata del comma 3-bis dell'articolo 60-bis. La norma, infatti, prevede che, se nell'atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura, è dichiarato un corrispettivo diverso (inferiore) rispetto a quello reale (la responsabilità non scatta se l'accertamento si fonda su una divergenza fra corrispettivo e «valore normale» dell'immobile, si veda la circolare 8/E/2009), l'acquirente – anche se privato – è solidalmente responsabile con il cedente per il mancato versamento dell'imposta sulla differenza fra corrispettivo effettivo e prezzo dichiarato, oltre che della relativa sanzione (dal 100 al 200% di tale differenza).
Dal 26 giugno 2012, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 9 del Dl 83/2012, anche le imprese costruttrici che vendono fabbricati abitativi dopo cinque anni dall'ultimazione possono optare per l'applicazione dell'imposta. Una novità che, di fatto, aumenta le ipotesi di cessione di fabbricati imponibili Iva e amplia la platea dei soggetti che, acquistando un immobile, dovranno fare i conti con tale disposizione. Se poi si considera che, quando l'atto è imponibile Iva, l'acquirente privato non può neppure chiedere l'applicazione del meccanismo di tassazione su base catastale (il «prezzo valore»), valevole solo per le cessioni esenti Iva e soggette a registro, è ipotizzabile che anche la solidarietà giochi un ruolo nella trattativa fra le parti.
I depositi
Un altro vincolo di solidarietà è quello che impone al gestore del deposito Iva di rispondere in solido con i soggetti passivi, nel caso in cui si verifichi una mancata o irregolare applicazione del prelievo conseguente all'estrazione dei beni dal deposito (articolo 50-bis, comma 8, del Dl 331/1993). Anche per tale fattispecie, tuttavia, il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria (sentenza nella causa C-499/10) impone di escludere la possibilità che gli Stati membri introducano forme di automatismo e, quindi, responsabilità di tipo oggettivo. Così l'obbligo non scatta quando il depositario è in buona fede o non sussistono colpe o negligenze da parte sua.
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Applicazione estesa
L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto (e delle ritenute sui
redditi da lavoro dipendente) dovuta da tale soggetto in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto. La responsabilità è limitata all'importo del corrispettivo dovuto
Per liberarsi dalla responsabilità introdotta dall'articolo 13-ter del decreto Sviluppo dello scorso anno (Dl 83/2012), l'appaltatore deve disporre di un'attestazione rilasciata da un professionista abilitato (o da un Caf imprese) o dell'autocertificazione prevista dalla circolare 40/E/2012 che attesti il corretto adempimento degli obblighi tributari

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