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Questo articolo è stato pubblicato il 15 aprile 2013 alle ore 06:43.

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L'acquirente (soggetto passivo) dei beni individuati dai decreti del ministero dell'Economia e finanze del 22 dicembre 2005
e del 31 ottobre 2012 è solidalmente responsabile (articolo 60-bis, comma 2, Dpr 633/1972) per l'imposta relativa a operazioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale. Il vincolo opera quando il cedente non versa l'imposta sulla cessione
La disposizione non si applica nel caso in cui il cessionario è in grado di dimostrare documentalmente che il prezzo è inferiore a quello corrente per eventi o situazioni di fatto che sono oggettivamente rilevabili. Secondo le indicazioni della circolare 6/2006 dell'agenzia delle Entrate potrebbe trattarsi di un acquisto compiuto nel corso di una campagna promozionale
Ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3-bis, del Dpr 633/1972 il cessionario di immobili – anche se è un soggetto privato – risponde solidalmente con il cedente per l'Iva corrispondente alla differenza fra il corrispettivo dichiarato nell'atto e in fattura e quello effettivo. La responsabilità si estende anche alla sanzione
Il cessionario privato che intende sfuggire all'obbligazione solidale è tenuto a regolarizzare la violazione entro 60 giorni dalla stipula dell'atto, mediante versamento della maggiore imposta e presentazione all'ufficio di competenza di copia dell'attestazione di pagamento e delle fatture regolarizzate
Per le operazioni in regime di reverse charge interno, il cessionario/committente è responsabile per l'imposta, se il cedente/prestatore ha erroneamente applicato l'Iva senza versarla. La solidarietà si estende anche alla sanzione che può essere irrogata nella misura dal 100 al 200% dell'imposta
Per evitare la responsabilità per l'omesso versamento, il cessionario/committente deve astenersi dall'effettuare la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto. Solo con la presentazione all'ufficio di un documento integrativo in duplice copia potrà procedere alla registrazione con le regole dell'inversione contabile
Il contribuente che omette l'invio telematico della lettera d'intenti dell'esportatore abituale ed emette fattura senza applicare l'Iva – oltre che soggetto a sanzione (articolo 7, comma 4-bis, Dlgs 471/97) – è responsabile solidalmente con l'acquirente per l'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione (articolo 1, comma 384, della legge 311/2004)
Per liberarsi dal vincolo, il fornitore deve eseguire nei termini (vale a dire entro la liquidazione in cui confluisce l'operazione senza applicazione dell'Iva) l'invio della comunicazione della dichiarazione d'intenti ricevuta. In tal modo, a meno che non si configuri un'ipotesi di frode, è soltanto il cliente a rispondere di eventuali irregolarità nell'utilizzo del plafond
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