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Questo articolo è stato pubblicato il 23 aprile 2013 alle ore 17:11.

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Via libera da parte del ministero del Lavoro, d'intesa con quello dell'Economia e delle Finanze, al terzo decreto attuativo in favore dei lavoratori salvaguardati. Il provvedimento, che tutela dagli effetti della riforma previdenziale 10.130 lavoratori, deve essere ora registrato dalla Corte dei conti e quindi pubblicato in Gazzetta ufficiale per diventare operativo.

Il decreto di attuazione disciplina le modalità con cui i lavoratori accedono alla salvaguardia. Il testo, messo a punto nelle scorse settimane dal ministero del Lavoro, era stato quindi sottoposto all'esame delle commissioni speciali attivate alla Camera e al Senato, che avevano dato il via libera al provvedimento ma con alcune condizioni. In particolare era stato rilevato che il decreto ministeriale introduceva una modifica dei requisiti previsti per la salvaguardia degli autorizzati alla contribuzione volontaria. Da qui la richiesta di ripristinare il testo originario del comma 231 dell'articolo 1 della legge di stabilità (228/2012) che ha disciplinato questo terzo intervento di salvaguardia.

Il decreto ministeriale tutela 2.560 lavoratori in mobilità ordinaria o in deroga; 1.590 autorizzati al versamento volontario dei contributi previdenziali; 5.130 "cessati" che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo; 850 prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità. Dal punto di vista delle procedure, la novità principale contenuta nel decreto consiste nell'obbligo, per tutte le categorie di lavoratori, di presentare domanda al fine di accedere al beneficio. Gli autorizzati alla prosecuzione volontaria dovranno inviare le domande all'Inps, mentre "cessati" e in mobilità alle direzioni territoriali del lavoro. Per tutti l'obbligo andrà assolto entro120 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta ufficiale.

Per quanto riguarda i primi due provvedimenti di salvaguardia, relativi a 65mila e 55mila persone, l'Inps con messaggio 6645 ha ribadito che i "cessati" e gli autorizzati alla contribuzione volontaria non possono in alcun modo aver ripreso l'attività lavorativa dopo la cessazione o l'autorizzazione e fino alla decorrenza della pensione. Inoltre è stato precisato, come anticipato a livello informale già da qualche settimana, che i cessati, le cui domande erano state accettate dalle Dtl, ma sono stati esclusi dalla salvaguardia dei 65mila per incapienza o perché maturano la decorrenza della pensione dopo il 6 dicembre 2013, non devono presentare una nuova domanda per accedere alla salvaguardia dei 55mila. Le loro istanze saranno riesaminate d'ufficio al fine di verificare l'esistenza delle condizioni per essere ammessi al secondo provvedimento di tutela.

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