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Questo articolo è stato pubblicato il 27 maggio 2013 alle ore 06:45.

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PAGINA A CURA DI
Fabrizio Bava
Giorgio Gavelli
Massimo Sirri
Arrivare dai dati di bilancio a individuare la base imponibile Irap resta un'operazione complessa, che richiede la conoscenza di molte eccezioni e di casi particolari. Le indicazioni dei documenti di prassi, anche quando sono favorevoli alle imprese, formano un labirinto di interpretazioni difficile da districare. Il tentativo di semplificazione avviato dal legislatore con la legge 244/2007 non ha avuto dunque gli effetti sperati. Ripercorriamo allora gli step principali da seguire.
Il punto di partenza
In linea di principio, è il bilancio a determinare la base imponibile Irap, almeno per le società di capitali: l'imposta colpisce, infatti, la differenza tra il valore e i costi della produzione del conto economico, esclusi il costo del lavoro, le svalutazioni crediti e gli accantonamenti. Una prima regola importante è la corretta applicazione dei principi contabili: i componenti positivi e negativi rilevanti devono essere accertati secondo i principi di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti da questi principi, indipendentemente dall'effettiva collocazione nel conto economico (articolo 5, comma 5, Dlgs 446/1997).
Una seconda regola è il «principio di correlazione», secondo il quale i componenti positivi e negativi del conto economico non concorrono a formare la base imponibile se correlati a componenti non rilevanti di periodi d'imposta precedenti e viceversa. Ad esempio, se un fondo svalutazione crediti si rivela esuberante, la sopravvenienza attiva che ne deriva, pur essendo classificabile nella voce A.5), non va assoggettata a Irap, poiché è correlata a un componente negativo iscritto in precedenti esercizi (la svalutazione crediti) non rilevante ai fini del tributo. Ci sono però diverse problematiche operative da affrontare e tre importanti chiarimenti sono stati forniti dalla circolare 26/E/2012. Vediamoli nel dettaglio.
Lavoro e oneri finanziari
Per quanto riguarda le spese per il personale e gli oneri finanziari compresi negli importi capitalizzati, l'importo degli interessi passivi (voce C.17 del conto economico) e l'ammontare del costo per il personale (B.9) non sono comunque deducibili dall'Irap, mentre i corrispondenti proventi iscritti nella voce A.4, riguardanti la capitalizzazione della voce di costo in fase di «costruzione interna» di un cespite, concorrono a determinare la base imponibile Irap. In seguito alla capitalizzazione, infatti, le quote di ammortamento calcolate sul valore delle immobilizzazioni, comprensivo degli interessi passivi e delle spese per il personale oggetto di incremento, sono interamente deducibili ai fini Irap.

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