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Questo articolo è stato pubblicato il 27 maggio 2013 alle ore 06:45.

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La sopravvenienza attiva connessa all'adeguamento del fondo rischi del bilancio 2012 (eccedenza di 100) e classificata tra gli altri ricavi del valore della produzione (voce A.5), non è rilevante ai fini Irap, perché è correlata a un componente negativo di precedenti esercizi (accantonamento) che non è stato dedotto dalla base imponibile Irap logo="/immagini/milano/photo/203//lgn_giustizia.eps" XY="167 167" Croprect="28 23 167 167"
La società Beta ha ristrutturato il debito verso gli istituti di credito, ottenendo la riduzione della quota capitale. Nel conto economico 2012 il ricavo è iscritto tra i proventi straordinari (principio Oic 6). Gli amministratori, non avendo trovato indicazioni in merito nella norma Irap, si domandano: il ricavo straordinario è da assoggettare al tributo regionale?
Il ricavo straordinario non partecipa alla base imponibile. Anche alla luce del principio di correlazione, è possibile concludere che questo provento, che deriva dalla ristrutturazione del debito, sia di natura finanziaria e, quindi, non sia imponibile Irap. Non solo è di natura straordinaria, ma non è neanche correlato a oneri dedotti nei precedenti esercizi logo="/immagini/milano/photo/203//lgn_freccia_su.eps" XY="167 167" Croprect="36 44 137 133"
La società Gamma opera nel settore della grande distribuzione e – situazione tipica nel settore – in seguito a controlli effettuati a posteriori, sono emersi fisiologici ammanchi di cassa, iscritti in bilancio 2012 tra gli «oneri diversi di gestione» del conto economico. Questa componente negativa è deducibile nella determinazione della base imponibile Ires e Irap?
L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 54/2010, ha affermato che queste differenze di cassa sono fiscalmente deducibili se sono inevitabili, fisiologiche e connaturate all'attività svolta dall'impresa. È necessario che siano documentate da un verbale al momento del riscontro della differenza tra la giacenza fisica e quella contabile. Ires e Irap "seguono" il bilancio logo="/immagini/milano/photo/203//lgn_euro.eps" XY="167 167" Croprect="52 44 151 142"
La risposta è stata fornita dalla circolare 27/E/2009, nella quale l'Agenzia ha osservato che, nonostante l'ipotesi non sia più disciplinata espressamente nel testo normativo, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione d'azienda, ossia da un'operazione che genera sempre componenti straordinarie, non concorrono alla formazione della base imponibile Irap logo="/immagini/milano/photo/203//lgn_andamento.eps" XY="167 167" Croprect="10 35 167 159"
La società Epsilon ha in corso un leasing immobiliare stipulato nel 2010. Ai fini Ires ha scorporato dalla quota capitale del canone la parte relativa al terreno sottostante e pertinenziale per renderla indeducibile (articolo 36, comma 7-bis, Dl 223/06). Lo stesso comportamento deve essere tenuto ai fini Irap, dove già è indeducibile la quota interessi?
In dottrina si ritiene che l'articolo 36 del Dl 223/2006 non sia applicabile ai fini Irap, perché, nel riformare il tributo (legge 244/2007), il legislatore non ha richiamato questa disposizione. Questo, tuttavia, è in contrasto con quanto precisato dalle Entrate nelle circolari 36/E/2009 e 38/E/2010, dove si sostiene che la quota del canone relativa al terreno è non deducibile logo="/immagini/milano/photo/203//lgn_casa.eps" XY="167 167" Croprect="31 20 135 146"

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