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Questo articolo è stato pubblicato il 21 agosto 2013 alle ore 06:44.
P er usufruire della detrazione Irpef del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) sugli interventi agevolati per il recupero del patrimonio edilizio, i contribuenti Irpef devono effettuare i pagamenti delle fatture relative agli interventi agevolati tramite bonifico bancario o postale, nella cui ricevuta devono risultare il riferimento normativo (ad esempio, «detrazione Irpef del 36-50%, ai sensi dell'articolo 16-bis, Dpr 917/1986 o Tuir»), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Comunicazione all'Asl
Solo in specifici casi i contribuenti devono spedire, prima dell'inizio dei lavori, all'Asl territorialmente competente (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno), una comunicazione con i dati identificativi delle imprese esecutrici dei lavori. Questa raccomandata, però, non deve essere inviata, se ciò non è obbligatorio per il Testo Unico sulla sicurezza (articolo 99, comma 1, decreto legislativo 81/2008).
La comunicazione, quindi, va inviata solo per i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanea) o per quelli in cui opera un'unica impresa, la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a duecento uomini-giorno (per esempio, il cantiere richiede dieci lavoratori per 20 giorni).
Dati catastali in Unico
Per usufruire della detrazione, poi, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, a pena di decadenza dell'agevolazione. Vanno indicati nel modello Unico anche gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono effettuati dal detentore, per esempio dall'inquilino o dal comodatario (che è diverso dal familiare convivente, per il quale non serve alcun contratto di comodato).
Documentazione da conservare
Infine, è necessario conservare ed esibire, in caso di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria (provvedimento 2 novembre 2011) le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento, l'eventuale comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti, le ricevute di pagamento dell'Ici, se dovuta fino al 2011, la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese (per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali), la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori (per i lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi).
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