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Questo articolo è stato pubblicato il 21 agosto 2013 alle ore 06:44.

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Vanno anche conservate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia, relativamente alla tipologia di lavori da realizzare, come la concessione edilizia, il permesso a costruire, la Scia, la Dia o la comunicazione di inizio lavori in Comune (con o senza alcuna relazione a tecnica).
Questi documenti, però, non sono sempre necessari per beneficiarie della detrazione del 36-50 per cento. Ad esempio, sono attività edilizie libere le manutenzioni ordinarie per le parti comuni (piccole riparazioni, sostituzione finiture, integrazioni impianti) e le eliminazioni di barriere architettoniche, purché non si vada a modificare la sagoma esterna dell'edificio con rampe e ascensori, opere temporanee, serre mobili, movimenti terra a fini agricoli, ricerche nel sottosuolo. Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per lo specifico intervento agevolato al 36-50%, va sottoscritta e conservata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), in cui va indicata la data di inizio dei lavori e va attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, in base alla normativa edilizia vigente.
La dichiarazione del professionista
Dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione di un professionista abilitato, relativa all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia (detraibili al 36-50%) di ammontare complessivo superiore a 51.645,68 euro, non è più necessaria al fine dei controlli, neanche considerando che, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, l'importo massimo è stato elevato da 48mila euro a 96mila euro (circolare 9 maggio 2013, n. 13/E, risposta 1.3).
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DOMANDE
In fattura non serve inserire
il costo della manodopera
Come va compilata la fattura per poter beneficiare della detrazione del 36-50%?
Dal 14 maggio 2011 non è più obbligatorio indicare il costo della manodopera nelle fatture emesse nei confronti dei soggetti che intendono beneficiare della detrazione del 36-50% sulle ristrutturazioni o di quella Irpef o Ires del 55% sugli interventi per il risparmio energetico. La semplificazione è stata introdotta dal decreto sviluppo 2011, il quale ha anche eliminato l'obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara, prima dell'inizio dei lavori, la comunicazione. Le Entrate hanno anche confermato che la semplificazione si applica per tutte le fatture emesse a partire dal 14 maggio 2011 (anche se evidentemente riferite a lavori o interventi conclusi in data anteriore). L'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera nelle fatture agevolabili al 36% o al 55%, semplifica la compilazione del documento Iva da parte delle imprese che hanno eseguito i lavori, le quali devono comunque continuare a indicare in fattura la descrizione e il valore degli eventuali beni significativi, nei casi in cui il committente dell'intervento richieda l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% riservata alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, ai restauri e risanamenti conservativi e alle ristrutturazioni edilizie di abitazioni.
Comunicazione Asl da integrare
se subentrano altre imprese
Se all'inizio dei lavori non si conoscono i dati di tutte le imprese che effettueranno l'opera, come va spedita la comunicazione alla Asl?
Se le imprese non operano contestualmente e i lavori iniziano prima della scelta di tutte le imprese, la comunicazione va inviata prima dell'inizio dei lavori della prima impresa e poi integrata con nuove comunicazioni prima dell'inizio dei lavori di ciascuna impresa (anche ditta individuale senza dipendenti) che interviene nel cantiere; l'omissione della preventiva comunicazione alla Asl «provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente» (circolare 121/E/1998).
L'invio all'azienda sanitaria
deve contenere tutti i dati
Quali dati vanno inseriti nell'eventuale comunicazione da spedire preventivamente all'inizio dei lavori all'azienda sanitaria locale territorialmente competente?
In questa comunicazione, da inviare mediante raccomandata, con ricevuta
di ritorno, vanno indicati i seguenti dati:

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