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Questo articolo è stato pubblicato il 21 febbraio 2014 alle ore 01:56.
L'ultima modifica è del 21 febbraio 2014 alle ore 08:24.

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Il Prof. John Vervaele (Università di Utrecht) ha rilevato come tale iniziativa della Commissione europea sia frutto di una lunga gestazione, che risale ad almeno quindici anni fa, quando è stato elaborato il Corpus juris che delineava, per la prima volta, la nuova figura del Pubblico ministero europeo al fine di contrastare i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea, prevedendo anche norme di diritto penale e processuale penale. Dopo il Libro verde del 2001, si è dovuto attendere il Trattato di Lisbona del 2009 perché fosse riconosciuta una base giuridica alla Procura europea (art. 86 TFUE). Successivamente la Commissione europea, con la proposta del 17 luglio 2013, ha delineato la struttura dell'ufficio e le modalità di nomina del Procuratore europeo, dei suoi sostituti e dei delegati. Sono state anche previste le misure investigative di cui il nuovo organo inquirente potrà avvalersi su tutto il territorio dell'Unione europea, tra le quali: perquisizioni, ispezioni, sequestri, intercettazioni, interrogatori di indagati, assunzione di informazioni da testimoni, accesso a luoghi, nomina di esperti.

A fronte dei poteri di indagine attribuiti al Procuratore europeo, si è sottolineata, da parte dell'Avv. Lucio Camaldo (Università degli Studi di Milano), la necessità di garantire i diritti della difesa dell'indagato e dell'imputato. A tal riguardo, le indicazioni contenute nella Tabella di marcia del 2009 sulle garanzie procedurali hanno trovato graduale realizzazione attraverso le numerose Direttive predisposte, nei ultimi anni, dalle istituzioni europee: la Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (il termine di recepimento è scaduto il 27/10/2013); la Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (il termine di recepimento scadrà il 2/06/2014); e infine la recente Direttiva 2013/48/UE del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (il termine recepimento scadrà 27/11/2016).

Il 27 novembre 2013 la Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di misure che riguardano le garanzie processuali composto da tre proposte di Direttive e da due Raccomandazioni. Tali iniziative riguardano: la presunzione di innocenza dell'imputato e il diritto a presenziare nei procedimenti penali; la protezione dei minori indagati o imputati in procedimenti penali; l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

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