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Questo articolo è stato pubblicato il 13 maggio 2014 alle ore 11:21.
L'ultima modifica è del 13 maggio 2014 alle ore 17:23.

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Il sig. Costeja González affermava in tale contesto che il pignoramento effettuato nei suoi confronti era stato interamente definito da svariati anni e che la menzione dello stesso era ormai priva di qualsiasi rilevanza.

L'Aepd ha respinto il reclamo diretto contro La Vanguardia, ritenendo che l'editore avesse legittimamente pubblicato le informazioni in questione. Per contro, il reclamo è stato accolto nei confronti di Google Spain e Google Inc. L'Aepd ha chiesto a queste due società di adottare le misure necessarie per rimuovere i dati dai loro indici e per rendere impossibile in futuro l'accesso ai dati stessi. Google Spain e Google Inc. hanno proposto due ricorsi dinanzi all'Audiencia Nacional (Spagna), chiedendo l'annullamento della decisione dell'Aepd. È in tale contesto che il giudice spagnolo ha sottoposto una serie di questioni alla Corte di giustizia.

La Corte reputa che il gestore del motore di ricerca sia il «responsabile» di tale trattamento, ai sensi della direttiva, dato che è lui a determinarne le finalità e gli strumenti del trattamento stesso. La Corte rileva in proposito che, nella misura in cui l'attività di un motore di ricerca si aggiunge a quella degli editori di siti web e può incidere significativamente sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore del motore di ricerca deve garantire, nell'ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che detta attività soddisfi le prescrizioni della direttiva. Soltanto in tal modo le garanzie previste dalla direttiva potranno sviluppare pienamente i loro effetti e potrà essere effettivamente realizzata una tutela efficace e completa delle persone interessate.

La Corte constata che il gestore del motore di ricerca è obbligato, in presenza di determinate condizioni, a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona. Tale obbligo può esistere anche nell'ipotesi in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle suddette pagine web, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione sulle pagine in questione sia di per sé lecita.

Inoltre, l'effetto dell'ingerenza nei diritti della persona risulta moltiplicato in ragione del ruolo importante che svolgono Internet e i motori di ricerca nella società moderna, i quali conferiscono alle informazioni contenute negli elenchi di risultati carattere ubiquitario. Tenuto conto della sua potenziale gravità, una simile ingerenza non può, secondo la Corte, essere giustificata dal semplice interesse economico del gestore del motore di ricerca nel trattamento dei dati.

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