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Questo articolo è stato pubblicato il 24 febbraio 2012 alle ore 15:21.

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6) STUDI DI SETTORE
Il decreto porta dal 30 marzo al 30 aprile 2012 i termini per presentare le integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011 ai fini dell'applicazione del nuovo regime premiale, in modo da tenere conto dell'andamento dell'economia in particolari settori o aree territoriali.
Per sfavorire la compilazione scorretta della modulistica degli studi di settore, il decreto rende possibile il ricorso all'accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o la presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli.

7) CONTENZIOSO E RISCOSSIONE
Il Dl fissa la soglia di ventimila euro quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare un esproprio immobiliare. Per evitare un dispiego inutile dell'attività amministrativa, la soglia di esigibilità di un credito tributario passa poi da 16 a 30 euro. Al di sotto di questa cifrà non si procederà più con la riscossione dei crediti tributari erariali e locali. Per evitare elusioni e abusi, il nuovo limite non varrà in caso di ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

Con un aggiornamento del limite di pignorabilità di stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro, il decreto interviene in materia di riscossione a mezzo ruolo. Mutuando il sistema operante in Francia, si prevedono quindi limiti di pignorabilità più bassi di quelli previsti dal Codice civile per importi fino a 5mila euro. Il provvedimento estende poi alle Agenzie fiscali Entrate, Dogane, Territorio e Demanio la possibilità di prenotazione del debito delle spese di giustizia relative a processi in cui siano parte in causa. In pratica, anche queste amministrazioni sarannno chiamate a versare tali spese solo in caso di soccombenza nel giudizio, come oggi previsto per la Pa nel suo complesso.

8) PARTITE IVA
Con riguardo alle partite Iva inattive il decreto punta a ridurre i costi e contrastare il possibile contenzioso, prevedendo l'invio automatizzato di una comunicazione ai titolari che, pur obbligati, non abbbiano presentato la dichiarazione di cessata attività, invitandoli al pagamento della relativa sanzione ridotta ad un terzo. Il contribuente avrà la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall'analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria in modo che le Entrate non procedano alla cessazione d'ufficio della partita Iva. Cosa che invece avverrà per i soggetti che non forniranno motivazioni valide; prevista anche all'iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.

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